L’usufruttuario può godere di ogni utilità prodotta dalla cosa, può vendere i frutti o darla in locazione ma ha l’obbligo di custodia della cosa e di restituzione al termine dell’usufrutto.
Non gli è consentito apportare trasformazioni, proprio perché al termine dell’usufrutto, la nuda proprietà è destinata a riespandersi.
Il nudo proprietario può vendere l’immobile mentre l’usufruttuario no, può solo concederlo in locazione.
L’usufruttuario non può esprimere alcun consenso / dissenso alla vendita né percepire alcun compenso.
L’usufruttuario però può cedere il diritto di usufrutto a terzi dietro corrispettivo o a titolo gratuito.
Esistono due casi in cui l’usufruttuario può diventare proprietario e, di conseguenza, godere dei diritti di compravendita sull’immobile e cioè: quando l’usufruttuario acquista la casa dal nudo proprietario; quando, per successione o decesso del nudo proprietario, l’usufruttuario acquista la totalità dei diritti di proprietà.
Solo in questi due casi di consolidamento dell’usufrutto, il titolare del diritto può diventare proprietario pieno dell’immobile e decidere, eventualmente, di venderlo.