L’usufrutto configura un diritto reale di godimento che conferisce al suo titolare, denominato usufruttuario, la facoltà di utilizzare e percepire i frutti di un bene immobile di proprietà altrui, definito nudo proprietario.
In capo all’usufruttuario gravano specifici obblighi, tra cui:
Conservazione della destinazione economica del bene: l’usufruttuario è tenuto a mantenere la natura e l’utilizzo originario dell’immobile.
Manutenzione ordinaria: rientrano a suo carico le spese necessarie a preservare il bene in buono stato d’uso.
Pagamento degli oneri: l’usufruttuario è tenuto al versamento delle imposte sul reddito e dell’IMU per l’abitazione.
Restituzione del bene: al termine dell’usufrutto, l’usufruttuario è tenuto a restituire l’immobile al nudo proprietario nello stato in cui si trova, salvo il normale deperimento d’uso.
L’usufrutto si estingue per diverse cause, tra cui:
Termine: se l’usufrutto è stato costituito per un periodo di tempo determinato, si estingue alla scadenza del termine.
Morte dell’usufruttuario: in caso di usufrutto vitalizio, si estingue al decesso dell’usufruttuario.
Prescrizione: l’usufrutto si estingue per prescrizione se non viene esercitato per un periodo di venti anni.
Rinuncia: l’usufruttuario può rinunciare al suo diritto in qualsiasi momento.
Consolidazione: l’usufrutto si estingue quando la titolarità dell’usufrutto e della nuda proprietà si riuniscono nella stessa persona.