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Qual è la differenza tra un'azione di rivendicazione e un'azione di reintegrazione?

Eusebio Gallo
Eusebio Gallo
2025-07-09 08:02:45
Numero di risposte : 15
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Le azioni possessorie assicurano una tutela solo provvisoria, che non si fonda sull’accertamento della effettiva titolarità del diritto. Le azioni petitorie a tutela della proprietà, invece, mirano ad ottenere anche il definitivo accertamento del diritto. Gli eredi avrebbero dovuto rivolgersi al loro avvocato di fiducia ed esercitare, nei confronti del comodatario, l'azione a difesa della proprietà, ossia l'azione di rivendicazione di cui all'articolo 948 del codice civile. Possono e devono farlo adesso, successivamente all'esercizio dell'azione di reintegrazione da parte del possessore, per chiedere al tribunale civile di pronunciarsi sulla titolarità del diritto di proprietà del terreno e non sulla mera situazione di fatto relativa al possesso dell'immobile. Il procedimento giudiziario che inizia a seguito dell’esercizio di una azione possessoria è più rapido e semplificato rispetto ad un giudizio ordinario. Il possessore è tenuto a fornire solo la prova del suo possesso, cioè dell’esistenza della situazione di fatto, mentre non deve provare la effettiva titolarità del diritto.
Isabel Marino
Isabel Marino
2025-07-09 05:43:01
Numero di risposte : 13
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Le azioni petitorie sono strumenti processuali a presidio del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario. Si distinguono nell' azione di rivendicazione, azione negatoria, azione di regolamento dei confini, azione di apposizione di termini. Le azioni possessorie, invece, sono poste a tutela del possesso, con l'obiettivo di tutelare il cittadino che ha il possesso di un bene, dallo spoglio o da molestie o turbative che provengono da terzi. Esse si distinguono in azione di manutenzione e azione di reintegrazione. Ora, tra giudizi petitori e possessori vi è gran differenza: mentre i primi sono volti a tutelare i diritti reali, i secondi sono posti a presidio della situazione di fatto e al relativo ripristino (id est, possesso). La sentenza resa sulla domanda possessoria non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio caratterizzato da diversità di “petitum” e “causa petendi”, giacché l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso. In caso di contestuale pendenza dei giudizi, non è neppure ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, agli effetti dell'articolo 295 codice procedura civile, tra causa petitoria e causa possessoria, poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune “restitutiones in integrum”