:

Quali sono i presupposti per l'azione di rivendicazione?

Clodovea Giordano
Clodovea Giordano
2025-07-09 10:43:18
Numero di risposte : 12
0
Il proprietario spossessato per esercitare l’azione deve: a) provare di essere il titolare della cosa; b) dimostrare che altri la possiede senza un titolo valido di detenzione; c) chiedere la restituzione della cosa. Per la prova del diritto di proprietà non è sufficiente dimostrare il titolo di acquisto, potendo il diritto del dante causa essere stato acquistato a sua volta non validamente. Neppure è sufficiente dimostrare la trascrizione del titolo perché di per sé la trascrizione non è titolo di acquisto, né vale a sanare i vizi che il titolo eventualmente avesse. Facilita la prova la dimostrazione in generale che il proprio possesso, unito al possesso dei precedenti possessori, abbia una durata sufficiente a usucapire l’immobile. Una volta che il proprietario riesca a dimostrare l’identità della cosa posseduta da altri con quella rivendicata e il titolo del proprio diritto di proprietà, spetta al possessore l’onere di provare il titolo del possesso o della detenzione. Il possessore, infatti, ove non contesti il diritto di proprietà dell’attore, può eccepire di essere detentore della cosa e può opporsi alla sua restituzione per esserne stato a lui attribuito il godimento in via negoziale.
Max Orlando
Max Orlando
2025-07-09 08:17:38
Numero di risposte : 5
0
Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e' tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione. Il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.
Jacopo Ferrari
Jacopo Ferrari
2025-07-09 08:01:13
Numero di risposte : 8
0
Per l’esercizio dell’azione di rivendicazione non è necessario che il proprietario sia stato spossessato del bene senza o contro la volontà. L’attore proprietario ha, addirittura, la facoltà di modificare in corso di giudizio la domanda di restituzione originariamente proposta in domanda di rivendicazione, a fronte delle eventuali eccezioni del convenuto che opponga un proprio titolo di acquisto della proprietà. La prova giudiziale può risultare molto gravosa L’onere della prova si atteggia diversamente a seconda che la proprietà sia stata acquistata a titolo originario o a titolo derivato. Nel secondo caso, invece, l’attore non può limitarsi a rivendicare il titolo, ma deve provare che il suo dante causa poteva disporre della proprietà, quale legittimo proprietario, risalendo poi con gli stessi presupposti a tutti i precedenti proprietari fino a un acquisto a titolo originario. Il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione. La legittimazione attiva all’azione di rivendicazione spetta al proprietario del bene.