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Cosa si intende per azione di rivendicazione?

Zelida Vitali
Zelida Vitali
2025-07-31 21:59:45
Numero di risposte : 23
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L’azione di rivendicazione è un’azione che il proprietario non possessore può esperire per recuperare la cosa posseduta o detenuta da altri. Prima condizione necessaria affinchè si possa agire in rivendicazione è, naturalmente, non essere in possesso del bene che si intende recuperare, altrimenti l’azione perderebbe di significato. Inoltre, bisognerà dimostrare di essere i veri proprietari del bene oggetto della richiesta. A favore del legittimo proprietario del bene però, è previsto che l’azione di rivendicazione sia imprescrittibile: ciò significa che sarà possibile in qualsiasi momento agire per ottenere la consegna del bene illegittimamente detenuto da altri. Tuttavia, un principio cardine del nostro ordinamento giuridico è “la certezza del diritto”, in ragione della quale la realtà sostanziale e fattuale, prima o poi deve diventare stabile e, appunto, certa. Per questa ragione, esistono dei meccanismi di stabilizzazione della realtà sostanziale che subentrano all’inerzia dei titolari di un diritto violato quando questi rinuncino a chiederne la tutela. Nel caso di specie, un’applicazione di questo principio la troviamo nella disciplina dell’usucapione. L’usucapione è un istituto in ragione del quale, trascorso un determinato periodo di tempo in cui si esercita il possesso su un bene, agendo come se si fosse proprietari e senza che tale situazione sia in alcun modo contrastata, si acquista una posizione inattaccabile anche dal legittimo titolare del diritto.
Elisa Ricci
Elisa Ricci
2025-07-26 23:32:54
Numero di risposte : 16
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L'azione mediante la quale colui che si vanta proprietario di una cosa si oppone al terzo che, avendo il possesso della cosa, eserciti su di essa il diritto di proprietà e ne impedisca il godimento: in tal modo l’azione è diretta a riaffermare la titolarità del diritto sulla cosa. Il proprietario spossessato per esercitare l’azione deve: a) provare di essere il titolare della cosa; b) dimostrare che altri la possiede senza un titolo valido di detenzione; c) chiedere la restituzione della cosa. L’azione può essere esercitata anche contro chi non possiede o detiene più la cosa, sia perché abbia cessato per fatto proprio di possederla, dopo l’intimazione della domanda di rivendicazione, sia perché altri, dicendosi falsamente possessore, si sia offerto come convenuto in giudizio. Una volta che il proprietario riesca a dimostrare l’identità della cosa posseduta da altri con quella rivendicata e il titolo del proprio diritto di proprietà, spetta al possessore l’onere di provare il titolo del possesso o della detenzione. Il possessore, infatti, ove non contesti il diritto di proprietà dell’attore, può eccepire di essere detentore della cosa e può opporsi alla sua restituzione per esserne stato a lui attribuito il godimento in via negoziale. Se non dimostri il titolo di detenzione di fronte alla prova della proprietà dell’attore, il possessore soccombe e deve reintegrare l’attore nel possesso della cosa con tutti gli accessori. L’azione di rivendicazione non si prescrive, ma non può proporsi qualora la proprietà sia stata acquistata dal terzo possessore mediante usucapione.
Kayla Giuliani
Kayla Giuliani
2025-07-19 19:10:22
Numero di risposte : 20
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Con l'azione di rivendicazione, il proprietario fa valere il suo diritto di proprietà per recuperare la cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta. L'azione di rivendicazione ha una finalità restitutoria: con essa il proprietario, che non è nel possesso della cosa, chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione del bene. L'azione ha natura reale: essa si rivolge cioè non solo nei confronti della persona che per prima si è impossessata del bene, ma contro chiunque ne ha attualmente la disponibilità di fatto ed è quindi in grado di restituirlo. Il proprietario può agire anche contro il nuovo possessore o detentore e conseguire da quest'ultimo la restituzione della cosa. Chi agisce in rivendicazione deve fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà, anche se il convenuto si astenga dal vantare un titolo che lo legittima a possedere o a detenere. L'azione di rivendicazione è imprescrittibile. Se il proprietario ha interesse solo alla restituzione o alla consegna della cosa che si trova in mano di altri, potrà esercitare, anziché l'azione di rivendicazione, l'azione personale ex contractu nei confronti del soggetto parte del rapporto contrattuale.
Cosimo Costantini
Cosimo Costantini
2025-07-09 09:51:53
Numero di risposte : 20
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Azione con cui il proprietario reclama, rivendica appunto, la cosa propria contro chiunque la possieda o la detenga senza alcun titolo. È la principale azione petitoria e ha due scopi: far accertare la titolarità del diritto di proprietà, di cui va data la difficile prova e ottenere il recupero effettivo del bene mediante la restituzione dello stesso al proprietario. Innanzitutto, si rileva che non si conoscono le circostanze concrete che hanno portato alla situazione descritta nel quesito. Uno dei principi cardine dell’ ordinamento giuridico italiano in materia successoria è quello dell’ intangibilità delle quote di legittima. L’ art. 565 del c.c. apre la disciplina della successione legittima, sancendo il principio generale secondo cui l’eredità è devoluta ai parenti del defunto.