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L'azione di rivendicazione si prescrive in 5 anni?

Mauro Ferrara
Mauro Ferrara
2025-07-09 11:36:56
Numero di risposte : 10
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Non è previsto un termine di prescrizione per l'azione di rivendicazione della proprietà così come non è prevista una prescrizione per le azioni c.d. "negatorie". Entrambe le azioni sono imprescrittibili. Sono fatti salvi soltanto gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri a titolo di usucapione. Pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, la quale è dettata expressis verbis soltanto per l'azione di rivendicazione, è pacificamente accettato che le azioni poste a tutela della proprietà abbiano il carattere dell'imprescrittibilità. Anche tali azioni, volte rispettivamente ad ottenere dall'autorità giudiziaria una precisa demarcazione della linea di confine tra due fondi attigui e a ripristinare i termini mancanti o diventati irriconoscibili tra fondi contigui, secondo la giurisprudenza, data la natura reale e petitoria, sono imprescrittibili, a meno che non venga eccepita l'usucapione.
Vienna Sanna
Vienna Sanna
2025-07-09 11:10:18
Numero di risposte : 9
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L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. L’usucapione è un modo di acquisire la proprietà di un bene attraverso il possesso continuato e ininterrotto per un certo periodo di tempo, previsto dalla legge. L’azione di rivendicazione non è soggetta a prescrizione, il che significa che il proprietario può esercitarla in qualsiasi momento, salvo gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri attraverso usucapione.
Shaira Gentile
Shaira Gentile
2025-07-09 11:08:14
Numero di risposte : 7
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L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione. Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.