La detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per la costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è prevista dall’articolo 15, comma 1-ter, del Tuir.
La detrazione è ammissibile se i lavori di costruzione o ristrutturazione iniziano nei sei mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del mutuo e l’unità immobiliare è adibita ad abitazione entro sei mesi dal termine dei lavori.
La circolare n. 7/2018 riepiloga le condizioni necessarie per fruire della detrazione: l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente, il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi antecedenti o diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori.
La cumulabilità della detrazione degli interessi passivi presuppone che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e se non siano ancora trascorsi due anni dall’acquisto.
Se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall’acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo riguardante l’acquisto.
Se è destinato ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione.
Se, infine è utilizzato come abitazione principale oltre due anni dall’acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori, le detrazioni non spettano.
Nel caso di un mutuo misto, la detrazione degli interessi passivi è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il contribuente potrà usufruire cumulativamente delle detrazioni previste dall’articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir e dall’articolo 15, comma 1-ter, Tuir, ma soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
L’istante potrà beneficiare della detrazione ex articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, soltanto per la parte di mutuo riferibile all’immobile che sarà adibito a dimora abituale.