Quali sono gli interessi detraibili per un mutuo per la ristrutturazione della prima casa?

Danuta Greco
2025-08-12 20:14:09
Numero di risposte
: 15
La detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per la costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è prevista dall’articolo 15, comma 1-ter, del Tuir.
La detrazione è ammissibile se i lavori di costruzione o ristrutturazione iniziano nei sei mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del mutuo e l’unità immobiliare è adibita ad abitazione entro sei mesi dal termine dei lavori.
La circolare n. 7/2018 riepiloga le condizioni necessarie per fruire della detrazione: l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente, il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi antecedenti o diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori.
La cumulabilità della detrazione degli interessi passivi presuppone che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e se non siano ancora trascorsi due anni dall’acquisto.
Se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall’acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo riguardante l’acquisto.
Se è destinato ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione.
Se, infine è utilizzato come abitazione principale oltre due anni dall’acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori, le detrazioni non spettano.
Nel caso di un mutuo misto, la detrazione degli interessi passivi è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il contribuente potrà usufruire cumulativamente delle detrazioni previste dall’articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir e dall’articolo 15, comma 1-ter, Tuir, ma soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
L’istante potrà beneficiare della detrazione ex articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, soltanto per la parte di mutuo riferibile all’immobile che sarà adibito a dimora abituale.

Elio Neri
2025-08-03 02:18:05
Numero di risposte
: 17
La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, su un importo massimo di 2.582,28 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Per costruzione di unità immobiliare, ai fini della detrazione in commento, si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione o una ristrutturazione edilizia.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione, mentre a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;
l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;
il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati dopo che il contribuente ha adibito ad abitazione principale l’immobile oggetto degli interventi edilizi.
La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Demian Milani
2025-07-26 08:47:56
Numero di risposte
: 12
La detrazione degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, si ricorda, è pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, e va calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro.
Bisogna però considerare che, per le ristrutturazioni edilizie la detrazione degli interessi passivi spetta solo quando si è in possesso di abilitazione comunale in cui sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001.
Se nell’abilitazione rilasciata dal Comune manca questa indicazione, il contribuente potrà usufruire della detrazione solo se richiede e ottiene analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

Domenico Valentini
2025-07-16 11:32:47
Numero di risposte
: 15
Per il pagamento degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale spetta la detrazione Irpef del 19%, da calcolare su un importo massimo di 2.582,28 euro.
La stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori.
La detrazione degli interessi passivi per le ristrutturazioni edilizie spetta solo se si è in possesso di un provvedimento di abilitazione comunale da cui risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001.
Se manca questa indicazione, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.
Il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La casa che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.

Raffaella Bianchi
2025-07-16 07:23:45
Numero di risposte
: 14
La detrazione degli interessi passivi per il mutuo contratto proprio per la costruzione o per la ristrutturazione dell’abitazione, a condizione che si tratti di quella principale, ossia la “prima casa”, prevista dall’articolo 15, comma 1-ter del D.P.R. 917/1986.
Gli interessi passivi e gli oneri accessori inerenti a tale mutuo potranno essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi per una percentuale pari al 19%.
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione non potrà superare i 2.582,25 euro.
La detrazione degli interessi passivi per le ristrutturazioni edilizie spetta solo quando si è in possesso dell’abilitazione comunale in cui è indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori di ristrutturazione edilizia, (di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001).
Qualora nell’abilitazione rilasciata dal Comune mancasse questa indicazione, il contribuente potrà usufruire della detrazione solo se richiede e ottiene analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

Lauro Vitale
2025-07-16 06:45:40
Numero di risposte
: 11
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun año per la costruzione dell’immobile. È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili. La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale. Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra descritte, il beneficio in questione deve comunque essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile. La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e, pertanto, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. L’agevolazione, quindi, non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate.
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