Quali sono le detrazioni fiscali per il mutuo per la ristrutturazione della prima casa?

Amerigo Rizzi
2025-07-16 11:03:47
Numero di risposte
: 8
Gli interessi passivi derivanti dal pagamento dei mutui di ristrutturazione, possono essere portati in detrazione con aliquota al 19% e fino al raggiungimento della somma vigente per quell’anno di imposta, se si riferiscono all’abitazione principale.
Lo stato di “abitazione principale” deve risultare dal mutuo, oppure da una dichiarazione rilasciata dall’istituto di credito, o in mancanza di questi requisiti, da autocertificazione del mutuatario, che qualora non vi avesse spostato già la residenza, deve farlo entro 6 mesi dalla fine dei lavori.
Per quanto riguarda l’aspetto cronologico che lega la richiesta di mutuo e quella in cui sono iniziati i lavori, si gode di una certa libertà, perché rientrano nella detrazione gli interessi passivi maturati o nei mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data in cui sono iniziati i lavori.
Gli interessi che possono essere detratti sono quelli maturati sulle somme spese per sostenere effettivamente i lavori.
Non esistono limitazioni per usufruire allo stesso tempo delle detrazioni degli interessi passivi sulle somme di mutuo di ristrutturazione, e sulla detrazione del 36% su opere di miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza.
Infatti le due detrazioni possono coesistere senza alcun problema, purché regolarmente documentate.
Per quanto riguarda la detrazione degli interessi passivi quindi si potrà:
Detrarre gli interessi passivi legati all’acquisto;
Detrarre gli interessi passivi legati alle somme sborsate per i lavori di ristrutturazione;
Detrarre il 36% delle somme spese per i lavori di ristrutturazione effettuati, purché risultanti da regolari ricevute e certificazioni.
Per la detrazione fiscale bisogna fare attenzione anche a degli altri aspetti.
Per prima cosa la banca quando invia la rendicontazione del mutuo, deve specificare nel documento la quota degli interessi passivi sul mutuo relativi all’acquisto e la quota destinata invece alla ristrutturazione.
Inoltre nella gamma dei lavori che possono essere sostenuti con le somme relative al mutuo di ristrutturazione, ce ne sono alcuni che invece non rientrano nella detrazione fiscale al 36%.
Infine le banche, perché sprovviste delle soluzioni specifiche della gamma mutuo di acquisto+ristrutturazione, possono proporre i pacchetti mutuo+liquidità, ma bisogna fare estrema attenzione, in quanto le condizioni economiche sono peggiorative.

Noemi Romano
2025-07-16 07:58:09
Numero di risposte
: 6
È possibile richiedere la detrazione se ricorrono le seguenti condizioni: il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi.
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.
La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso.
Il diritto alla detrazione non viene meno se, per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o non sono stati ultimati nei termini indicati nel provvedimento amministrativo che ha autorizzato la costruzione.
Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra descritte, il beneficio in questione deve comunque essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile.
La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e, pertanto, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate.
L’agevolazione, quindi, non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate.

Umberto Caruso
2025-07-16 07:14:36
Numero di risposte
: 9
La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, su un importo massimo di 2.582,28 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Per costruzione di unità immobiliare, ai fini della detrazione in commento, si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione o una ristrutturazione edilizia.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
Il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati dopo che il contribuente ha adibito ad abitazione principale l’immobile oggetto degli interventi edilizi.
La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso: delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo; della copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione; della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.
Nel caso in cui un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale sia stipulato da entrambi i coniugi e le fatture di spesa siano tutte intestate ad uno solo, è possibile attestare sulle stesse che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni della dimora dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.
Leggi anche
- Quali sono le detrazioni per i mutui prima casa nel 2025?
- Quali sono le detrazioni fiscali per i mutui per la prima casa?
- Quanto si può recuperare con la detrazione 730 per i mutui?
- Quali sono le spese detraibili per l'acquisto della prima casa nel 2025?
- Come cambieranno le detrazioni fiscali nel 2025?
- Quali sono le novità per il Fondo di garanzia prima casa nel 2025?
- Quali sono le detrazioni fiscali 2025?
- Quali sono gli interessi detraibili per un mutuo per la ristrutturazione della prima casa?
- Come posso recuperare gli interessi del mutuo sulla prima casa?