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Cos'è l'azione di manutenzione del contratto?

Angelo Gentile
Angelo Gentile
2025-09-06 20:53:36
Numero di risposte : 12
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L'azione di manutenzione è un'azione a difesa del possesso. In diritto italiano è regolata dall'art. 1170 del Codice civile che recita: «Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile, o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo». Il terzo comma ammette la medesima azione per reintegrare nel possesso del bene chi sia stato vittima di uno spoglio non violento né clandestino, ovvero a far cessare le molestie o le turbative di cui sia stato vittima il possessore. Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore un apprezzabile disturbo, tanto che consista in attentati materiali, quanto che si estrinsechi in atti giuridici. L'azione di manutenzione è soggetta al termine di decadenza di un anno, che decorre dall'avvenuto spoglio.
Alessandra Neri
Alessandra Neri
2025-09-06 17:17:55
Numero di risposte : 19
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L'azione di adempimento, detta anche azione di manutenzione del contratto, mira alla conservazione del negozio giuridico e consiste in una domanda giudiziale di condanna all'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte. Con il vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, più precisamente, l'attore avrà il titolo per ottenere il dare, facere o non facere oggetto dell'obbligazione e il contestuale risarcimento del danno subìto a causa del ritardo nell'adempimento mentre sarà a sua volta tenuto, da un lato, a ricevere la prestazione di controparte e, dall'altro, ad eseguire la prestazione dovuta. I presupposti per l'esercizio dell'azione sono, evidentemente, la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, il ritardo nell'adempimento della prestazione e l'attuale possibilità di adempiere l'obbligazione. La scelta tra adempimento del contratto o sua risoluzione spetta liberamente al contraente non inadempiente. Secondo quanto precisato dall'art. 1453 c. 2 c.c., tuttavia, mentre dopo aver chiesto l'adempimento la parte che invoca la condanna può sostituire a tale pretesa quella risolutoria, una volta domandata la risoluzione non può più chiedersi l'adempimento. In altre parole, la scelta della risoluzione ha effetto preclusivo sul successivo adempimento; ex art. 1453 c. 3 c.c., infatti, dalla data della domanda di risoluzione la parte inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Naturalmente, in tanto è ammissibile mutatio libelli in corso di causa in quanto la domanda di risoluzione formulata resti nell'ambito degli stessi fatti già posti a fondamento della precedente domanda di adempimento.