Chi deve pagare la manutenzione?

Lamberto Pagano
2025-09-06 17:57:25
Numero di risposte
: 10
Le spese di manutenzione ordinaria sono generalmente a carico degli inquilini o proprietari di unità immobiliari, in base ai millesimi di proprietà o agli accordi presi in assemblea condominiale.
Gli inquilini sono spesso tenuti a contribuire, soprattutto per servizi che utilizzano direttamente, come l’illuminazione delle scale o la pulizia delle aree comuni.
Se si tratta di un immobile in affitto, le spese ordinarie sono solitamente a carico dell’inquilino, salvo diversi accordi contrattuali.
Il proprietario rimane comunque responsabile della manutenzione straordinaria o di interventi strutturali significativi.
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria in un condominio, i costi sono generalmente a carico dei proprietari delle singole unità, suddivisi in base ai millesimi.
Gli inquilini non sono tenuti a contribuire per questi interventi, in quanto riguardano modifiche o riparazioni a lungo termine che aumentano il valore dell’immobile.
Se si parla di un appartamento in affitto, la manutenzione straordinaria resta a carico del proprietario, poiché il costo elevato e la natura strutturale dell’intervento lo qualificano come investimento sulla proprietà.

Giuliana Rossetti
2025-09-06 17:04:46
Numero di risposte
: 17
l’inquilino deve eseguire a proprie spese tutte le riparazioni di manutenzione ordinaria, cioè quelle che sono dipendenti dal deterioramento prodotto dall’uso.
Il proprietario paga le spese di manutenzione straordinaria, cioè le riparazioni necessarie per eliminare guasti e alterazioni materiali o funzionali che impediscono al conduttore di godere del bene secondo l’uso convenuto.
Le spese di manutenzione del bagno vanno ripartite secondo il criterio illustrato nel precedente paragrafo: le riparazioni ordinarie competono all’inquilino mentre quelle straordinarie al proprietario.
La riparazione delle tubazioni posizionate all’interno delle pareti è a carico del proprietario, in quanto opera muraria di straordinaria manutenzione.
La riparazione dei sanitari nonché degli altri elementi tipici dell’ambiente adibito ai servizi igienici è a carico del conduttore, sempreché il danno sia conseguente al normale utilizzo.
Non spettano all’inquilino le spese che comportano l’apertura di pareti o rottura di muri e mattonelle, le spese straordinarie, i danni per il normale invecchiamento dell’immobile, quelli derivanti da caso fortuito e comunque non imputabili a lui o a conviventi per negligenza.
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