Quali sono gli effetti del contratto?

Giuseppa Romano
2025-09-04 19:42:30
Numero di risposte
: 22
Da un contratto può derivare la nascita di nuove situazioni soggettive – siano esse diritti o obbligazioni.
I contratti con effetti reali si differenziano da quelli con effetti obbligatori: mentre i primi si definiscono quali negozi volti al trasferimento di un diritto di proprietà, di un diritto reale minore, ovvero di qualsiasi altro diritto, per effetto del principio del consenso traslativo.
I secondi si caratterizzano per l’insorgenza di obbligazioni in capo alle parti, con corrispondenti diritti di credito;
I contratti ad effetti reali richiedono, ai fini del perfezionamento, oltre al consenso legittimamente manifestato tra le parti, la consegna del bene che forma oggetto del contratto.
Il mutuo va annoverato tra i contratti obbligatori, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto.
Tipico esempio di contratto ad effetti reali è quello di compravendita, regolato dagli artt. 1470 e ss. c.c., in virtù dei quali il trasferimento della proprietà di una cosa si perfeziona con il consenso delle parti.
I contratti ad effetti reali si perfezionano con il consenso legittimamente prestato dalle parti e avendo ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà, è fonte di obbligazioni sia quanto al venditore che quanto al compratore.
Tipico esempio di contratto ad effetti obbligatori è invece quello di locazione, disciplinato dall’art. 1571 c.c., ai sensi del quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
La locazione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, posto che la peculiarità di tale tipologia contrattuale è l’insorgenza di obblighi in capo ad entrambe le parti, con corrispondente nascita di diritti di credito.
Trattasi, inoltre, di contratto sinallagmatico, posto che entrambe le parti sono tenute all’adempimento dei predetti specifici obblighi

Ariel Santoro
2025-09-04 17:57:06
Numero di risposte
: 18
Un contratto stipulato, invece, "ha forza di legge tra le parti".
Questo significa che, nel momento in cui viene creato formalmente, le persone coinvolte sono obbligate dalla legge a rispettarlo e a subire tutte le conseguenze (gli effetti) che produce.
Inoltre, a questo punto non è più possibile il recesso unilaterale, cioè una persona non ha più modo di provare a svincolarsi e quindi liberarsi dagli obblighi che ha assunto.
Quel contratto può, infatti, essere sciolto solo se ci sono particolari motivi previsti dalla legge oppure se si verifica un "mutuo consenso" (detto anche "mutuo dissenso"), cioè se vengono presi nuovi accordi che hanno come scopo proprio quello di far cessare i suoi effetti.
Gli effetti che produce un contratto possono essere "reali" oppure "obbligatori".
Si parla di effetti reali quando, con un contratto, vengono trasferiti diritti reali (i diritti che ogni persona può esercitare su beni propri o altrui) o altri diritti.
Si parla, invece, di effetti obbligatori quando con un contratto nascono obbligazioni, cioè le persone che lo stipulano si ritrovano a dover rispettare un obbligo come "dare", "fare" o "non fare" qualcosa (eseguire una prestazione).
Gli effetti del contratto valgono per i soggetti direttamente coinvolti, cioè per le persone che l'hanno stipulato.
Possono, però, riguardare anche altri soggetti: eredi: se una persona muore, i suoi eredi subentrano in tutta la sua posizione patrimoniale, per cui prendono il suo posto anche nel caso del contratto; altri "aventi causa", ovvero altri soggetti che possono succedere per una qualche ragione particolare ad una delle due persone che hanno creato quel contratto.
Un contratto può produrre effetti anche nei confronti di "terzi" - cioè di persone che non sono quelle direttamente coinvolte, né sono eredi o altri aventi causa - in alcune situazioni particolari.
Ciò avviene soprattutto nei seguenti casi: contratto per persona da nominare: quando una delle due persone coinvolte nell'accordo decide di nominare una terza persona, che assumerà diritti ed obblighi di quel contratto; contratto a favore del terzo: contratto attraverso il quale le persone coinvolte prendono accordi affinché una di loro esegua una prestazione in favore di una terza persona.

Luna Costa
2025-09-04 17:40:06
Numero di risposte
: 13
Gli effetti del contratto sono le vicende che il contratto produce con riferimento alle posizioni soggettive delle parti, ossia la modificazione di una situazione di diritto.
Il contratto produce sia gli effetti previsti dalle parti, che, eventualmente, altri effetti c.d. integrativi determinati dalla legge o da altra fonte, come la consuetudine, la buona fede e l'equità.
L'integrazione degli effetti del contratto può essere coattiva o suppletiva, a seconda che la legge ne preveda d'imperio l'applicazione oppure la disciplina integrativa sia diretta semplicemente a colmare le lacune del regolamento contrattuale.
In base agli effetti che producono, si distinguono: - contratti a efficacia reale, che comportano il trasferimento o la costituzione di un diritto reale o il trasferimento di altro diritto.
- contratti ad efficacia obbligatoria, che comportano la costituzione di un rapporto obbligatorio.
Gli effetti del contratto si verificano al momento della consegna della somma di denaro, quando chi la riceve ne diviene proprietario e nello stesso tempo debitore.

Pierfrancesco Barone
2025-09-04 15:40:42
Numero di risposte
: 21
Il contratto ha forza di legge fra le parti; non può essere sciolto che x mutuo consenso o x cause ammesse dalla legge.
Il contratto, inoltre, può consentire ad una delle parti o ad entrambe la facoltà di recesso unilaterale, ossia è un diritto soggettivo potestativo che attribuisce, nel momento di formazione del contratto, ad uno o ad entrambi i soggetti di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale (recedere dal contratto), finché il contratto non abbia un principio di esecuzione.
Tale atto unilaterale non richiede l’accettazione dell’altra.
Il principio consensualistico sancisce che i contratti producono effetti dal momento in cui le parti raggiungono l’accordo, indipendentemente dalla consegna del bene o dal compimento di altre attività.
Se oggetto di contratto è una massa di cose, la proprietà passa secondo il principio consensualistico, e non occorre l’individuazione delle singole cose.
Il contratto x regola generale, vincola le parti, ma non produce effetto rispetto ai terzi: nessuno può essere tenuto ad adempiere ad una obbligazione o può perdere un diritto contro la sua volontà.
Gli effetti del contratto rispetto ai terzi: il contratto x regola generale, vincola le parti, ma non produce effetto rispetto ai terzi.
La proprietà s’acquista x effetto del consenso delle parti (principio consensualistico) indipendentemente dalla consegna del bene (la proprietà si trasferisce x il solo consenso delle parti -compro una cosa, è mia anche se non ho ancora pagato-) o dalla controprestazione (se si tratta di cose da trasportare si producono effetti nel momento della consegna).