Un contratto stipulato, invece, "ha forza di legge tra le parti".
Questo significa che, nel momento in cui viene creato formalmente, le persone coinvolte sono obbligate dalla legge a rispettarlo e a subire tutte le conseguenze (gli effetti) che produce.
Inoltre, a questo punto non è più possibile il recesso unilaterale, cioè una persona non ha più modo di provare a svincolarsi e quindi liberarsi dagli obblighi che ha assunto.
Quel contratto può, infatti, essere sciolto solo se ci sono particolari motivi previsti dalla legge oppure se si verifica un "mutuo consenso" (detto anche "mutuo dissenso"), cioè se vengono presi nuovi accordi che hanno come scopo proprio quello di far cessare i suoi effetti.
Gli effetti che produce un contratto possono essere "reali" oppure "obbligatori".
Si parla di effetti reali quando, con un contratto, vengono trasferiti diritti reali (i diritti che ogni persona può esercitare su beni propri o altrui) o altri diritti.
Si parla, invece, di effetti obbligatori quando con un contratto nascono obbligazioni, cioè le persone che lo stipulano si ritrovano a dover rispettare un obbligo come "dare", "fare" o "non fare" qualcosa (eseguire una prestazione).
Gli effetti del contratto valgono per i soggetti direttamente coinvolti, cioè per le persone che l'hanno stipulato.
Possono, però, riguardare anche altri soggetti: eredi: se una persona muore, i suoi eredi subentrano in tutta la sua posizione patrimoniale, per cui prendono il suo posto anche nel caso del contratto; altri "aventi causa", ovvero altri soggetti che possono succedere per una qualche ragione particolare ad una delle due persone che hanno creato quel contratto.
Un contratto può produrre effetti anche nei confronti di "terzi" - cioè di persone che non sono quelle direttamente coinvolte, né sono eredi o altri aventi causa - in alcune situazioni particolari.
Ciò avviene soprattutto nei seguenti casi: contratto per persona da nominare: quando una delle due persone coinvolte nell'accordo decide di nominare una terza persona, che assumerà diritti ed obblighi di quel contratto; contratto a favore del terzo: contratto attraverso il quale le persone coinvolte prendono accordi affinché una di loro esegua una prestazione in favore di una terza persona.