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Cos'è la rappresentanza?

Cleros Benedetti
Cleros Benedetti
2025-09-20 20:31:24
Numero di risposte : 28
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La rappresentanza è l'istituto che consente a un soggetto il potere di compiere uno o più atti giuridici in sostituzione del rappresentato. La rappresentanza è istituto disciplinato dagli artt. 1387 - 1400 del codice civile che attribuisce al rappresentante il potere di compiere uno o più atti giuridici in sostituzione del rappresentato. Si definisce diretta se gli effetti giuridici dei negozi giuridici si producono nella sfera giuridica del rappresentato, indiretta se si ripercuotono su chi li compie. In questo caso occorre un negozio specifico per trasferire gli effetti sul rappresentato.
Vito Sanna
Vito Sanna
2025-09-13 19:02:18
Numero di risposte : 27
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La rappresentanza è un istituto del diritto privato, disciplinato dal codice civile (artt. 1387 e ss.), mediante il quale un determinato soggetto (rappresentante) agisce in sostituzione di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un atto giuridico (es., per la conclusione di un contratto). Le ragioni per le quali un soggetto decide di farsi rappresentare possono essere le più varie (es., quando non possa raggiungere il luogo di conclusione del contratto); in tal caso, il rappresentate agisce in virtù di un potere che gli viene attribuito direttamente dal rappresentato, configurandosi la rappresentanza volontaria. In altre ipotesi è la legge che attribuisce al rappresentante questo potere: ciò si verifica normalmente nel caso in cui ci sia un soggetto incapace e sia dunque necessario nominare altro soggetto che lo rappresenti nella cura dei propri interessi (es., il tutore, il curatore dello scomparso). È questo il caso della rappresentanza legale. Il nucleo della rappresentanza consiste nell’agire per conto altrui e, cioè, per la cura di un interesse altrui. Si distingue: la rappresentanza diretta quando, oltre che per conto altrui, il rappresentante agisce anche in nome altrui (spendita del nome altrui: cd. contemplatio domini); la rappresentanza indiretta quando il rappresentante agisce solo per conto, ma non in nome del rappresentato.
Valentina Grasso
Valentina Grasso
2025-09-04 20:58:59
Numero di risposte : 25
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La rappresentanza, in diritto, è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di una o più attività giuridiche per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sfera giuridica di questi. La rappresentanza non va confusa con l'attività di semplice messo (detto anche portavoce o, in latino, nuncius), che è il soggetto incaricato di enunciare la volontà altrui a terzi. Nella rappresentanza diretta il rappresentante pone in essere un'attività negoziale (eventualmente anche con terzi) spendendo il nome del rappresentato (contemplatio domini). Nella rappresentanza indiretta (o impropria) il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante. La rappresentanza organica (o istituzionale), il rappresentante ha funzione di organo esterno di un ente giuridico ed è rivestito del potere di manifestare la volontà di quest'ultima. Le fonti del potere di rappresentanza sono due: la legge, che dà vita alla rappresentanza legale/necessaria e l'interessato, attraverso il conferimento di una procura, detta anche rappresentanza volontaria.
Rosalino Orlando
Rosalino Orlando
2025-09-04 20:07:34
Numero di risposte : 20
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È l'istituto che consiste nella sostituzione di un soggetto ad un altro nel compimento di uno o più negozi giuridici. Con la procura viene conferito al rappresentante il potere di agire in nome e per conto del rappresentato, così che gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricadano direttamente nella sfera giuridica del secondo. Nel negozio giuridico, infatti, è possibile distinguere la parte sostanziale, cioè colui in capo al quale si realizzano gli effetti del negozio, e la parte formale, cioè colui che manifesta all'esterno la volontà del rappresentato. Il fenomeno della rappresentanza si ha quanto la parte formale e la parte sostanziale non coincidono. Si distingue dalla rappresentanza la figura del nuncius, ossia del mero "messaggero", il quale non emette una propria dichiarazione di volontà, ma si limita a riferire il volere altrui. Si parla di rappresentanza anche in riferimento agli organi della persona giuridica.
Maddalena Lombardi
Maddalena Lombardi
2025-09-04 18:44:14
Numero di risposte : 33
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La rappresentanza è il fatto di rappresentare una o più altre persone, oppure gruppi, enti e organi, istituzioni e società, ossia di intervenire in vece loro e a nome loro e di assolverne le funzioni, o di agire per conto loro. La rappresentanza si costituisce di norma mediante un atto di procura con la quale il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire in suo nome, ma può anche essere stabilita dalla legge, quando il soggetto titolare di diritti non ha capacità di agire. La rappresentanza può essere diretta o propria, per la quale il negozio o l’atto giuridico è compiuto da una persona per conto di un’altra e in nome di questa, o indiretta o di interessi, per la quale la persona agisce in nome proprio ma nell’interesse di un’altra. In diritto pubblico, rappresentanza politica è quella esercitata dalle due Camere dei deputati e del senato, o da altri organi elettivi popolari, in quanto composti di membri a cui il corpo elettorale ha, con il suo voto, conferito il mandato di rappresentare gli interessi della nazione o di un particolare ente territoriale. In diritto internazionale, rappresentanza di un altro stato è l’istituto per cui uno stato riceve o si assume la funzione di rappresentare gli interessi di un altro nelle relazioni internazionali.