Sono previsti a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote, l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato da 1.880 euro a 1.955 euro se il reddito complessivo non supera 15mila euro, e il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo finalizzato a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente.
È riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20mila euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Al riguardo, la circolare precisa che tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo e che, a tale fine, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Il comma 6 riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20mila euro ma non a 40mila euro; tale detrazione è pari a mille euro per i redditi superiori a 20mila e fino a 32mila euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32mila euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40mila euro.
La circolare specifica, al riguardo, che il sostituto d’imposta riconosce in via automatica tali benefici all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza, pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore e, in sede di conguaglio, recupera gli importi dovuti effettuando la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito.
Inoltre, fermi restando i suddetti limiti anagrafici, estende la detrazione anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti solo per gli ascendenti fiscalmente a carico e non per gli altri familiari conviventi.
Il comma 11 inserisce, infine, nell’articolo 12 del Tuir, il comma 2-bis, il quale prevede che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Anche le misure di welfare previste dall’articolo 51 del Tuir e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all’articolo 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025.
L’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, senza disabilità accertata, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.