Le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado risultano detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.
Fino all’anno 2024 il limite di spesa su cui applicare la detrazione era pari a 800 euro.
Si eleva, inoltre, da 1.000 a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Con l’obiettivo di completare l’attuazione della delega fiscale, che per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche prevede un riordino delle detrazioni, il comma 10 introduce, dopo l’articolo 16-bis del TUIR, l’articolo 16-ter, rubricato “Riordino delle detrazioni”.
Tale disposizione stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75k euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: il reddito complessivo del contribuente; il numero di figli fiscalmente a carico.
La disposizione prevede una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.
Il nuovo articolo 16-ter del T.U. delle imposte sui redditi, succitato, stabilisce che per i contribuenti con reddito globale di supera i 75k euro, come accennato, l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione diminuisce progressivamente, così innestando un sistema di maggiore tutela in favore di famiglie numerose ovvero con figli portatori di disabilità.