Chi è escluso dal taglio del cuneo fiscale?

Ivonne Russo
2025-07-10 19:25:02
Numero di risposte
: 13
Nel nuovo decreto Lavoro raddoppiano gli sgravi per i datori di lavoro domestico.
Oggi i contributi previdenziali e assistenziali versati per colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef del contribuente nel limite massimo di circa 1.500 euro.
Nella bozza del decreto, articolo 39, si legge che l’asticella verrà portata a quota tremila euro e che la disposizione verrà applicata a partire dal periodo di imposta 2023.
In questo modo l’esecutivo conta anche di contrastare il fenomeno del lavoro nero.
Il settore il tasso di irregolarità raggiunge il 52,3% per gli occupati, il 52,4% per le unità di lavoro.

Sirio Valentini
2025-07-10 18:05:55
Numero di risposte
: 8
Chi guadagna fino a 8.500 euro all'anno prima era escluso dal taglio del cuneo, mentre ora potrà approfittarne.
Il motivo per cui alcuni sono penalizzati e altri avvantaggiati è che il taglio del cuneo è cambiato.
Fino all'anno scorso, il dipendente versava meno contributi previdenziali.
Il nuovo taglio del cuneo non si basa solo sulle entrate da stipendio, ma sul reddito complessivo.
Per chi supera i 40mila euro di reddito complessivo non ci sarà alcun beneficio dal nuovo taglio del cuneo.

Emidio Bruno
2025-07-10 15:01:14
Numero di risposte
: 5
Chi è escluso dal taglio del cuneo fiscale è chi ha un reddito complessivo superiore ai 40.000 euro.
La rinuncia al taglio del cuneo fiscale serve a evitare che lo sconto di natura fiscale applicato in busta paga con riferimento al solo reddito da stipendio, debba essere restituito in fase di conguaglio, quando il calcolo delle imposte dovute si fa sul reddito complessivamente percepito.
Il beneficio oscillava dagli 80 ai 100 euro netti mensili, a seconda del reddito individuale, cui ha diritto chiunque rimanga entro la soglia dei 40.000 euro.
Chi, avendo un reddito complessivo superiore ai 40.000 euro, dimenticasse di presentare la rinuncia alla riduzione del cuneo fiscale: non si esporrebbe infatti ad alcun “danno”.
Non potendosi certamente considerare come tale la restituzione di somme percepite senza averne titolo.
Non sarebbe corretto considerare un “beneficio” l’accreditamento di importi spettanti e non liquidati in precedenza.
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