Il telelavoro consiste nel prestare l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o in un luogo differente rispetto alla sede aziendale, ma comunque fisso e con il prevalente supporto di strumenti telematici/informatici per consentire le comunicazioni a distanza fra lavoratori, sede ed eventuali referenti esterni.
Questa forma di lavoro presenta i seguenti elementi fondamentali: la prestazione deve essere svolta in un luogo diverso da quello in cui si trova il datore di lavoro, devo essere utilizzate tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’esecuzione dell’attività lavorativa e nel collegamento tra lavoratore e datore di lavoro, interdipendenza tra soggetti e flessibilità nelle forme di impiego e nei tempi di lavoro.
Il datore di lavoro deve fornire adeguate informazioni in forma scritta che gli permettano di individuare le norme contrattuali, la natura e la tipologia dell’attività lavorativa oggetto del telelavoro, i diretti responsabili del lavoratore, le modalità di esecuzione della prestazione, l’orario di lavoro della prestazione eseguita, che potrà anche essere a tempo parziale, le informazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, l’eventuale unità produttiva alla quale il telelavoro è assegnato al fine di esercitare i suoi diritti sindacali.
Poiché si tratta di una scelta volontaria il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, né una conseguente modificazione delle condizioni contrattuali pattuite.
Il telelavoro ha diritto a tutte le coperture di natura previdenziale assicurate al lavoratore di pari livello, inserito in azienda e dello stesso settore da cui dipende il telelavoratore.
In base al differente collegamento tra lavoratore e datore di lavoro, esso può distinguersi in telelavoro online, telelavoro one way e telelavoro offline.
In base alle modalità organizzative, lo stesso può ulteriormente distinguersi in homeworking o telelavoro a domicilio, working out o telelavoro mobile, telecentri e imprese virtuali.