Cosa cambia per i vecchi frontalieri?

Giulietta Palmieri
2025-07-12 04:52:21
Numero di risposte
: 8
I cosiddetti “vecchi frontalieri”, assunti prima del 17 luglio 2023, beneficiano di un regime transitorio che garantisce continuità.
Continueranno a essere tassati esclusivamente in Svizzera per l’intera durata della loro attività lavorativa in territorio elvetico, con alcune fonti che parlano di “fino alla pensione” e non solo fino al 2033.
La data del 2033 si riferisce principalmente alla scadenza del meccanismo di ristorni, quando la Svizzera cesserà di versare all’Italia il 40% dell’imposta alla fonte prelevata sui redditi dei vecchi frontalieri.
Non dovranno quindi presentare dichiarazione dei redditi in Italia per questi redditi.
Il regime resta valido anche in caso di cambio di datore di lavoro o periodi di disoccupazione, purché mantengano la residenza nei comuni di confine e il rientro giornaliero in Italia.

Dino Sorrentino
2025-07-12 04:08:58
Numero di risposte
: 10
I cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9 del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione esclusiva in Svizzera.
Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).
La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.
A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera.
Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.
i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali.
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