Pertanto se il contribuente non è in grado di dimostrare l'effettiva residenza: continua ad essere assoggettato ad imposizione in Italia sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l'intero periodo d'imposta, al netto degli oneri deducibili.
In ogni caso, se il contribuente effettivamente è residente nella Confederazione Elvetica esiste Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni in base al quale "I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività.
Le tre condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e vicerversa.
Pertanto, avendo dichiarato l'Istante di svolgere l'attività professionale esclusivamente in Italia attraverso una base fissa, il reddito derivante da tale attività è soggetto a tassazione in Italia.
se il contribuente è in grado di dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera: solo il reddito che lo stesso ritrae dall'attività professionale svolta in Italia sarà soggetto a tassazione nel nostro Paese.