Quali professionisti sono esonerati dallo split payment?

Egidio Serra
2025-07-13 06:28:48
Numero di risposte
: 9
Lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari di tale disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/1973, coerentemente con l’interpretazione della C.M. 15/E/2015: è il caso, ad esempio, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, come architetti, avvocati, dottori commercialisti, ingegneri e notai.
L’esclusione sembrerebbe, invece, non interessare gli agenti, i rappresentanti ed i mediatori, in quanto le loro provvigioni sono soggette alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del D.P.R. 633/1972, che non è richiamato nell’art. 17-ter, co. 1-sexies, del D.P.R. 633/1972.
Un’interpretazione logico-sistematica potrebbe, tuttavia, rendere preferibile l’ipotesi dell’esclusione dallo split payment, per evitare eccessive penalizzazioni finanziarie al prestatore, che è già inciso dall’applicazione della ritenuta fiscale d’acconto.
La nuova forma di esonero di cui all’art. 17-ter, co. 1-sexies, del D.P.R. 633/1972 consente al prestatore interessato, il quale già subisce la ritenuta fiscale d’acconto sul compenso, di evitare l’ulteriore aggravio finanziario derivante dal mancato incasso dell’IVA sull’operazione addebitata in rivalsa al committente, con la conseguente possibile formazione di crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Elio Marino
2025-07-13 02:34:57
Numero di risposte
: 5
Il comma 2 dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, vigente prima del D.L. 50/2017, disponeva un esonero dall’applicazione delle split payment per i compensi per le prestazioni di servizi interessati da ritenute alla fonte. L’intervento non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda infatti i soli professionisti. Si tratta della correzione alla disciplina dello split payment, che viene in parte ridimensionata, escludendo dal campo di applicazione le prestazioni rese ad opera dei soggetti che svolgono attività professionale. Il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda infatti i soli professionisti, ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall’articolo 25, D.P.R. 600/1973. Al contrario, i compensi spettanti a soggetti diversi dai lavoratori autonomi, continuano a subire gli effetti dello split payment.
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