Quali professionisti sono esonerati dallo split payment?

Daniela Marchetti
2025-08-05 06:50:22
Numero di risposte
: 12
le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 D.P.R. 600/1973
Tale modifica si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14/07/2018
le “prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 D.P.R. 600/1973”

Odone Grassi
2025-07-31 17:05:23
Numero di risposte
: 22
Le novità del Dl 87/2018 il decreto dignità, modificando l’articolo 17-ter, interviene nuovamente sull’ambito applicativo della scissione dei pagamenti stabilendo che le relative disposizioni non si applicano alle prestazioni di servizi rese alla Pa, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment come previsto dalla disciplina originaria. Lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte è una delle novità introdotte, in ambito fiscale, dal decreto dignità. In tal modo, quindi, i compensi dei professionisti vengono esclusi dal perimetro operativo del meccanismo della scissione dei pagamenti. Il Dl 50/2017 aveva abrogato la norma secondo cui lo split payment non si applicava ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito compensi dei professionisti.

Andrea Longo
2025-07-22 07:44:57
Numero di risposte
: 15
Con l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Dignità è stato abolito il meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.
L’esonero si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14.07.2018, data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.
Dal 15 luglio, quindi, il professionista dovrà emettere fattura con applicazione dell’iva ordinaria al 22% senza più alcun riferimento allo split payment e la pubblica amministrazione dovrà procedere al pagamento di tale iva al professionista, tornando di fatto alla situazione antecedente all’applicazione dello split payment ai professionisti.

Egidio Serra
2025-07-13 06:28:48
Numero di risposte
: 24
Lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari di tale disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/1973, coerentemente con l’interpretazione della C.M. 15/E/2015: è il caso, ad esempio, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, come architetti, avvocati, dottori commercialisti, ingegneri e notai.
L’esclusione sembrerebbe, invece, non interessare gli agenti, i rappresentanti ed i mediatori, in quanto le loro provvigioni sono soggette alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del D.P.R. 633/1972, che non è richiamato nell’art. 17-ter, co. 1-sexies, del D.P.R. 633/1972.
Un’interpretazione logico-sistematica potrebbe, tuttavia, rendere preferibile l’ipotesi dell’esclusione dallo split payment, per evitare eccessive penalizzazioni finanziarie al prestatore, che è già inciso dall’applicazione della ritenuta fiscale d’acconto.
La nuova forma di esonero di cui all’art. 17-ter, co. 1-sexies, del D.P.R. 633/1972 consente al prestatore interessato, il quale già subisce la ritenuta fiscale d’acconto sul compenso, di evitare l’ulteriore aggravio finanziario derivante dal mancato incasso dell’IVA sull’operazione addebitata in rivalsa al committente, con la conseguente possibile formazione di crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Elio Marino
2025-07-13 02:34:57
Numero di risposte
: 16
Il comma 2 dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, vigente prima del D.L. 50/2017, disponeva un esonero dall’applicazione delle split payment per i compensi per le prestazioni di servizi interessati da ritenute alla fonte. L’intervento non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda infatti i soli professionisti. Si tratta della correzione alla disciplina dello split payment, che viene in parte ridimensionata, escludendo dal campo di applicazione le prestazioni rese ad opera dei soggetti che svolgono attività professionale. Il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda infatti i soli professionisti, ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall’articolo 25, D.P.R. 600/1973. Al contrario, i compensi spettanti a soggetti diversi dai lavoratori autonomi, continuano a subire gli effetti dello split payment.
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