Come prevede la normativa di riferimento, la scissione dei pagamenti è applicabile, nel dettaglio, nei confronti: delle Amministrazioni pubbliche definite dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it di enti, fondazioni e società, previsti dall’articolo 17-ter comma 1-bis del decreto Iva, individuati dal dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con valore per l’anno successivo.
Prima di applicare il meccanismo è necessario, quindi, verificare, come prevede la circolare n. 9/2018 dell’Agenzia, la presenza del cedente o del prestatore di servizi nell’elenco riferito all’anno di interesse.
È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei sei elenchi disponibili, tramite codice fiscale o denominazione.
Come prevede la suddetta disciplina, quindi, gli elenchi devono essere aggiornati annualmente, e sono distinti in: società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni pubbliche le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.