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Quando si usa l'art 17 ter?

Miriam Palmieri
Miriam Palmieri
2025-08-04 18:17:11
Numero di risposte : 17
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Il Legislatore ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17 prevedendo l’applicazione del reverse charge (inversione contabile) per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” rese a soggetti passivi IVA. I soggetti passivi IVA sono tutti i titolari di partita IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA che sono tenuti al versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Prima di emettere fattura in regime di inversione contabile è necessario verificare che il cliente sia effettivamente un soggetto passivo IVA. Il cedente emette fattura senza addebitare l’IVA e indica sul documento “inversione contabile” e il cessionario riceve la fattura e la paga per il solo importo indicato senza IVA. Il cessionario integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e registra la fattura nel registro IVA acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Raffaele Lombardi
Raffaele Lombardi
2025-07-29 18:33:16
Numero di risposte : 22
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1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b). 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto che "Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) la soppressione della lettera d) dell'art. 17-ter, comma 1-bis; (con l'art. 10, comma 2) ha disposto che "La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data".
Tolomeo Bianchi
Tolomeo Bianchi
2025-07-20 17:24:27
Numero di risposte : 10
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Il summenzionato art. 3 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha infatti esteso il meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti”, previsto all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, anche ai seguenti soggetti: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno è un Ente pubblico economico strumentale della Regione Veneto che opera a livello locale. Pertanto, tutti i fornitori dell’ATER, ad eccezione dei prestatori di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018, relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, dovranno emettere nei confronti della scrivente solo fatture di vendita in “scissione dei pagamenti”. In pratica, continueranno ad esporre l’IVA nelle fatture come di consueto, ma indicheranno in calce al documento la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR n. 633/72”.
Monia Bernardi
Monia Bernardi
2025-07-13 03:54:16
Numero di risposte : 14
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L’art. 17 ter del D.P.R.633/72 disciplina il meccanismo che prevede la scissione dei pagamenti. Tale regime prevede che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l’Iva addebitata in fattura dal fornitore deve essere versata dalla P.A. direttamente all’erario in luogo del fornitore dei beni/servizi scindendo il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Per emettere correttamente le fatture soggette al meccanismo di scissione dei pagamenti è necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono pubblicati e che riepilogano i soggetti che dispongono delle caratteristiche previste dalla Legge per ricevere fatture sulla base di quanto disposto dall’art. 17 ter. Al momento della fatturazione i fornitori dovranno accertarsi delle condizioni, sulla base dell’inserimento del soggetto negli elenchi, di applicabilità della scissione dei pagamenti. Vi è un’utile funzione che permette, mediante l’inserimento del codice fiscale del committente, di individuare velocemente l’applicabilità dello split payment e a quale “categoria” di soggetti fa parte il committente.