L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate. Tuttavia, esistono casi in cui, a norma dell'art. 32-bis DL 83/2012, è previsto il differimento dell'esigibilità dell'IVA, in quanto, il debito d'imposta verso l'erario a carico del cedente o prestatore e, parallelamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente, sorge al momento del pagamento dei corrispettivi. L'imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per le operazioni con IVA ad esigibilità differita, il momento impositivo ai fini dell’imposta sorge all’atto del pagamento del corrispettivo. Analogamente, l'IVA sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata.