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Quali sono i soggetti obbligati allo split payment?

Roberta Farina
Roberta Farina
2025-07-13 09:25:50
Numero di risposte : 5
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Il meccanismo si applica alle operazioni effettuate nei confronti: delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it. di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo. Pochi giorni fa, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024. Per ciascun soggetto presente negli elenchi sono indicati: il codice fiscale, la denominazione, la data di decorrenza dell’inclusione. L’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno, sicché la disciplina va o meno applicata in base alla data di aggiornamento dell’elenco.
Sebastiano Rizzo
Sebastiano Rizzo
2025-07-13 07:56:04
Numero di risposte : 7
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I soggetti obbligati per legge allo split payment sono tutti quei fornitori che vendono beni o forniscono servizi a: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. Sono inclusi anche fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento. Sono comprese inoltre società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri. Anche società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche rientrano nel novero dei soggetti obbligati. Sono obbligate altresì società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti. Inoltre, sono incluse società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. L’elenco di cui sopra è previsto tassativamente dall’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972. Ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) pubblica gli elenchi specifici, dove è possibile individuare i soggetti di cui all’elenco sopra. Sul portale istituzionale del MEF è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
Costantino De Santis
Costantino De Santis
2025-07-13 07:42:20
Numero di risposte : 8
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I soggetti obbligati ad applicare lo split payment IVA sono elencati nell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972. Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento. Società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri. Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c). Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b). Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo.