Quando si applica la disciplina CFC?

Gianriccardo Conte
2025-07-13 09:14:00
Numero di risposte
: 7
La disciplina CFC si applica se la controllata estera è assoggettata a una tassazione effettiva inferiore al livello “congruo” previsto dall’art. 167, c. 4, lett. a, del Tuir. I proventi realizzati dalla controllata estera, per oltre un terzo, sono qualificabili come “passive income” di cui all’art. 167, c. 4, lett. b, del Tuir. La tassazione effettiva calcolata sui dati di bilancio è inferiore al 15%. La controllata estera è soggetta alle regole CFC se la tassazione effettiva è inferiore alla metà della cosiddetta “tassazione virtuale domestica”. La tassazione effettiva della controllata estera è inferiore al 15%. Le modifiche alla disciplina delle CFC decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023, ossia dal 2024 per i soggetti “solari”. Per applicare il nuovo criterio è necessario che il bilancio della controllata estera sia certificato e utilizzato dal revisore del soggetto controllante per il bilancio consolidato. Se il bilancio non soddisfa tali requisiti, occorre verificare la tassazione effettiva della controllata estera applicando il criterio “ordinario”.

Ruth Negri
2025-07-13 07:14:46
Numero di risposte
: 9
La disciplina CFC si applica quando si verificano congiuntamente i seguenti requisiti: vi sia controllo diretto o indiretto, così come stabilito dall'art. 2359 c.c., o, in alternativa, che oltre il 50 per cento della partecipazione agli utili sia detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
La società estera è assoggettata a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento, calcolato sui dati del bilancio della controllata estera, laddove lo stesso risulti oggetto di revisione o certificazione, o, se la condizione non si verifica o i bilanci non risultano certificati, è assoggettata a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Possieda oltre 1/3 dei proventi realizzati derivanti da passive income.
Tali modifiche all’art. 167 del TUIR decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.
La disciplina CFC, così come disposta dal nuovo art. 167 del TUIR, stabilisce che, anche in assenza di effettiva distribuzione, debbano essere imputati “per trasparenza” in capo al soggetto italiano i redditi prodotti dal soggetto estero.

Rosita Grasso
2025-07-13 07:01:18
Numero di risposte
: 10
La disciplina delle CFC si applica in caso di possesso di redditi in Stati con regime fiscale privilegiato. La normativa sulle Controlled Foreign Company (CFC) è disciplinata dall'articolo 167 del TUIR. La normativa CFC si applica in caso di possesso di partecipazioni in enti esteri che percepiscono per oltre 1/3 del reddito passive income. La disciplina CFC si applica in caso di operazioni potenzialmente elusive, ovvero costituzioni di società controllate estere con l'unico scopo di sottrarre a tassazione redditi non redistribuiti attraverso la politica di dividendi nei confronti del socio residente. La disciplina CFC si applica a persone fisiche, também non titolari di reddito di impresa, soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), b) e c) del TUIR e enti pubblici e privati diversi dalle società. La disciplina CFC si applica a soggetti ed enti aventi residenza fiscale in Italia. La disciplina CFC si applica quando la società estera posta in Paese a fiscalità privilegiata consegue oltre 1/3 di "income" derivanti da detenzione o investimento di azioni titoli o crediti. La disciplina CFC si applica indipendentemente dalla distribuzione dei dividendi. Il soggetto controllante è chiamato a tassare in Italia, per trasparenza, il reddito a lui imputabile della società controllata estera.

Lina Russo
2025-07-13 04:11:04
Numero di risposte
: 7
Il regime delle CFC si applica in caso di partecipazione di controllo sia diretto che indiretto al capitale oppure nel caso di partecipazione agli utili superiore al 50%. Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti visti in precedenza, ovvero: Tassazione effettiva estera inferiore del 50% di quella italiana e più di 1/3 dei ricavi sono Passive Income. Per rientrare nella disciplina CFC occorre che siano presenti congiuntamente due condizioni, la seconda delle quali è che più di 1/3 dei ricavi derivi da operazioni descritte in precedenza. La disciplina in esame può essere disapplicata nel caso possa essere dimostrata “un’attività economica effettiva” svolta dal soggetto non residente. La disposizione tende ad attrarre nell’ambito della CFC rule quelle società le cui operazioni, senza apportare valore aggiunto apprezzabile, sono rivolte al gruppo nella fase attiva e/o nella fase passiva potendo tali operazioni essere sintomatiche dell’esistenza di rischi di trasferimento di base imponibile nazionale a favore di giurisdizioni che prevedono livelli di tassazione significativamente inferiori.
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