Non è pensabile lasciare il mercato dei diritti d’autore all’autoregolamentazione dei soggetti che vi operano, ma è necessaria un’azione di indirizzo e, quanto meno, di coordinamento, per vanificare approcci distorti che rischiano di scoraggiare gli utilizzatori e costringerli ad “uscire dal sistema”, rinunciando alla diffusione di musica, con danni irreparabili per gli stessi titolari dei diritti, oltre che per gli utenti finali. Ora l’AGCOM conferma che “l’ampliamento dei soggetti abilitati all’intermediazione del diritto d’autore non può tradursi in aggravi indebiti per gli utilizzatori, tanto più in considerazione del fatto che questi ultimi, con riferimento almeno alla c.d. musica d’ambiente, non potendo di fatto scegliere tra un repertorio e l’altro, devono necessariamente interfacciarsi con tutti gli organismi che intermediano”. Gli ambiti in cui LEA si muove sono riferiti, oltre che alla menzionata “musica d’ambiente”, diffusa in esercizi commerciali e locali pubblici attraverso la radio e la TV, anche alla musica relativa ad eventi organizzati presso esercizi pubblici (“pubblica esecuzione”). Ma anche con riferimento alla “pubblica esecuzione”, per la quale LEA chiede agli esercizi la presentazione dei programmi musicali, con l’indicazione di tutte le opere eseguite, senza conoscere fra l’altro se nel corso dell’evento siano state utilizzate opere del proprio repertorio, minacciando l’applicazione di sanzioni per l’esecuzione in mancanza di licenza, sussistono dubbi sia in riferimento alle modalità della richiesta che sull’oggettività delle tariffe e sull’indice di rappresentatività. LEA, che comunque ha il diritto di ricorrere al TAR contro il provvedimento di AGCOM, dovrebbe dunque ora rivedere il proprio modo di porsi, che fa riferimento ad indici di rappresentatività non oggettivi e congrui, oltre che le proprie tariffe, determinate, con riferimento a molte categorie di operatori, senza una vera negoziazione, né in base a criteri trasparenti e chiari.
La recente legge sul mercato e la concorrenza, L. n. 214/2023, modificando l’art. 180 della legge sul diritto d’autore, L. n. 633/41, ha previsto che vengano definiti, con regolamento dell’AGCOM, i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati.
Nel frattempo, AGCOM si è riservata di determinare un criterio oggettivo di calcolo della rappresentatività degli OGC.