Secondo quanto dispone l’art. 1 di quest’ultimo dato normativo, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e dell’intera collettività.
Il riferimento a questo Decreto legislativo riguarda il dato normativo espresso dopo le diverse innovazioni che lo hanno integrato e modificato.
Un processo che comunque parte da lontano e precisamente dalle indicazioni della Legge n. 833 del 1978, art. 3, comma 2, secondo la quale lo Stato nel contesto della programmazione economica nazionale, fissa, insieme alle Regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e determina i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini.
La determinazione del Piano sanitario nazionale è imputata al Governo che agisce su proposta del Ministro della salute, sentite fra l’altro le Commissioni parlamentari competenti per la materia, tenendo conto delle proposte presentate dalle Regioni, nonché dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I livelli essenziali di assistenza sono individuati in ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
I livelli essenziali di assistenza sanitaria, considera tali: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; l’assistenza distrettuale; l’assistenza ospedaliera.