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Quali sono le nuove regole fiscali per i nuovi frontalieri in Svizzera?

Tommaso Ferrari
Tommaso Ferrari
2025-07-15 22:56:15
Numero di risposte : 8
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La principale novità è l’introduzione della “tassazione concorrente” per i nuovi frontalieri, ovvero coloro che sono stati assunti dopo il 17 luglio 2023. Per questi lavoratori: il reddito sarà tassato in Svizzera alla fonte, con aliquota ridotta all’80% dell’ordinaria contemporaneamente, lo stesso reddito sarà soggetto all’IRPEF in Italia verrà riconosciuto un credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera. I nuovi frontalieri dovranno presentare per la prima volta la dichiarazione dei redditi in Italia secondo le nuove regole, riferita ai redditi percepiti nel 2024. L’Agenzia delle Entrate predisporrà una dichiarazione precompilata per i frontalieri sulla base dei dati ricevuti dalle autorità fiscali svizzere. Un’importante opportunità introdotta dal Decreto Omnibus 2024 è la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva del 25% sulle imposte pagate in Svizzera.
Irene Sartori
Irene Sartori
2025-07-15 22:14:06
Numero di risposte : 6
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Nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica, i lavoratori frontalieri, come definiti all’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinata dall’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro. Il comma 99 chiarisce invece che l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 51 comma 8-bis del TUIR “si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. In sostanza anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all'estero nell'arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali. Questo significa che la base imponibile del loro reddito sarà calcolata sugli importi forfettari stabiliti annualmente per settore, anziché sugli effettivi guadagni percepiti.