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Quali sono le detrazioni fiscali per i mutui per la prima casa?

Luca Riva
Luca Riva
2025-07-16 09:46:37
Numero di risposte : 8
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La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, su un importo massimo di 2.582,28 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. Per costruzione di unità immobiliare, ai fini della detrazione in commento, si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione o una ristrutturazione edilizia. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione, mentre a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori; il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. La detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati dopo che il contribuente ha adibito ad abitazione principale l’immobile oggetto degli interventi edilizi. La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni della dimora dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto. Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: l’unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione; i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione); i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso, salva la possibilità di proroga.