Le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati sono considerati redditi di lavoro dipendente, per i quali spetta una specifica detrazione d’imposta proporzionata al periodo di pensione nell’anno, come previsto dall’articolo 13, comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
In assenza di tale trattamento integrativo, i redditi sono considerati redditi da pensione e si applica la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 3, del Tuir.
Pertanto costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir, con diritto alla detrazione prevista dall’articolo 13, comma 3, del Tuir.
Le prestazioni pensionistiche derivanti da forme complementari, disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e assimilate a redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir, godono invece di una detrazione diversa come previsto dall’articolo 13, comma 1.
Se il trattamento pensionistico integrativo è equiparabile a reddito da lavoro dipendente come previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir, devono essere compilati specifici campi nella Certificazione unica (Cu) e viene riconosciuta la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, del Tuir.
L’Agenzia sottolinea come le prestazioni pensionistiche derivanti da forme complementari, disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e assimilate a redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir, godono invece di una detrazione diversa come previsto dall’articolo 13, comma 1.
L’ente chiede quindi conferma che il trattamento pensionistico integrativo erogato rientri effettivamente tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir.
In particolare, è stato specificato che se il trattamento pensionistico integrativo è equiparabile a reddito da lavoro dipendente come previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir, devono essere compilati specifici campi nella Certificazione unica (Cu) e viene riconosciuta la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, del Tuir.