Nel modello 730/2025, il quadro E, dedicato all’indicazione di oneri e spese, contiene, come di consueto, alcune novità.
Alcune di esse riguardano singole fattispecie di spese deducibili e/o detraibili, come ad esempio, quelle relative agli interventi edilizi, altre, invece, attengono alla quasi generalità delle spese indicate nel quadro.
Ci si riferisce alle regole, introdotte già da alcuni anni a questa parte, volte a limitare l’impatto delle detrazioni specie per i contribuenti che hanno un reddito complessivo medio alto.
Infatti, già a partire dal 2020 il Legislatore ha introdotto alcune disposizioni con l’intento di parametrare le detrazioni rendendole via via meno fruibili al crescere del reddito.
Tale politica è proseguita anche negli anni seguenti, con l’introduzione di nuovi limiti, sino ad arrivare alla norma relativa al periodo d’imposta 2024, oggetto di dichiarazione quest’anno.
Con una novità introdotta nel 2024 per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante come sopra determinato, è diminuito di un importo pari a 260 euro relativamente ai seguenti oneri e spese:
- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal D.P.R. n. 917/1986 o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
A tal fine, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
A livello operativo, dunque, la riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull'importo della detrazione come determinato applicando le regole già in vigore in precedenza, che prevedono un abbattimento in caso di reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta.