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Quali sono le novità per l'iscrizione all'Albo degli educatori?

Monia Marchetti
Monia Marchetti
2025-07-23 05:15:03
Numero di risposte : 14
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Il primo e più interessante riguarda l’ormai quasi certa proroga per l’iscrizione agli albi, che dovrebbe slittare al 31 marzo 2025. Lo spostamento in avanti di questo termine non riguarda chi ha già presentato domanda entro il termine precedente. Per chi ha già fatto domanda, insomma, c’è solo da aspettare l’esito della pubblicazione dell’elenco degli iscritti, su base regionale. Chi è in possesso dei requisiti e non ha ancora provveduto all’iscrizione dovrebbe invece avere tempo – il condizionale è d’obbligo fino all’approvazione definitiva entro il 25 febbraio 2025 – fino al 31 marzo 2025 per presentare la propria richiesta al Tribunale secondo le modalità illustrate nella sezione dedicata del sito. L’invito, per chi non avesse ancora provveduto, è di presentare domanda di iscrizione ai nuovi albi nei termini previsti consultando con attenzione i requisiti di accesso definiti dall’art. 4 della legge 55. È bene sottolineare inoltre che esclusivamente in questa prima fase di formazione dell’albo, oltre a chi è in possesso della laurea in Scienze dell’educazione o della qualifica di educatore acquisita secondo la “Legge Iori”, è possibile presentare domanda di iscrizione al nuovo albo anche per chi ha un titolo riconosciuto con deroga di Regione Lombardia. Il Decreto Milleproroghe contiene anche un comma che regola la fase transitoria stabilendo che educatori professionali sociopedagogici e pedagogisti possano operare fino all’adozione del decreto del Ministero che istituirà l’Ordine professionale solo se hanno presentato domanda di iscrizione.
Sabatino Fiore
Sabatino Fiore
2025-07-23 02:43:44
Numero di risposte : 12
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Con la chiusura della procedura semplificata prevista dalla Legge 55/2024, dal 1° aprile 2025 l’iscrizione all’Albo degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici resta possibile, ma solo attraverso l’iter ordinario. L’iscrizione è diventata obbligatoria per esercitare la professione nei contesti previsti dalla legge. Chi non ha presentato la domanda entro il 31 marzo 2025 può ancora iscriversi, ma con alcune differenze rispetto alla procedura semplificata: Requisiti più rigorosi: ogni caso viene valutato singolarmente, soprattutto se il titolo di studio non è la laurea L-19. Tempi più lunghi: l’istruttoria può durare anche 2-4 mesi. Possibili integrazioni: in caso di titolo parzialmente compatibile, il Tribunale può indicare corsi universitari integrativi da completare. La domanda di iscrizione va inviata al Tribunale competente, allegando: Autocertificazione del titolo di studio; Certificato degli esami sostenuti con relativi CFU (se non possiedi una L-19); Dichiarazione di assenza di condanne penali; Eventuali certificazioni aggiuntive se richieste. Posso ancora iscrivermi dopo il 31 marzo 2025? Sì, tramite procedura ordinaria. La domanda sarà valutata caso per caso con eventuali richieste integrative. Il mio diploma in Tecnico dei Servizi Sociali è sufficiente? No. Serve obbligatoriamente una laurea L-19 o titolo universitario con almeno 60 CFU in pedagogia (M-PED/01-04). La mia esperienza lavorativa pluriennale conta? Purtroppo no. L’esperienza è valida solo se abbinata a un titolo abilitante. Ho una laurea in Psicologia/Antropologia: come procedere? Dovrai dimostrare 60 CFU in discipline pedagogiche. Se non li hai, contatta il tuo ateneo per valutare integrazioni. Ho già presentato domanda prima del 31 marzo: cosa devo fare? Verifica lo stato della pratica presso il Tribunale competente. Non serve ripresentare la domanda. L’iscrizione è obbligatoria per i nidi comunali? Dipende: mentre l’Albo è obbligatorio per gli educatori socio-pedagogici, per i nidi valgono anche le regole del D.Lgs. 65/2017. Consulta il tuo ente.
Michele Serra
Michele Serra
2025-07-23 02:33:14
Numero di risposte : 7
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Con il Decreto Legge n. 27.12.2024 n. 202, convertito con modificazioni da L. 21.02.2025 n. 15, il Legislatore ha prorogato il termine per inviare la domanda di iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori socio pedagogici al 31.03.2025. Ad oggi il Tribunale ha ricevuto 47.886 messaggi di posta elettronica nelle caselle di posta dedicate a ricevere le domande di iscrizione all’albo degli educatori e dei pedagogisti: è in corso l’esame delle domande. Se chi ha inviato, o intende inviare, al Tribunale di Milano una domanda di iscrizione all’albo dei pedagogisti o all’albo degli educatori ha dei dubbi pratici/operativi su come procedere, può consultare la lista delle FAQ. RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PEDAGOGISTI Come presentare la domanda 1. Compilare il seguente FORM DEDICATO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PEDAGOGISTI 2. Scaricare il pdf del form inviato 3. Stampare, firmare e scansionare il pdf della domanda compilata generata dal form 4. inviare tramite email NON PEC la domanda firmata e gli allegati ivi indicati a uno solo dei seguenti indirizzi di posta elettronica. RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI Come presentare la domanda 1. Compilare il seguente FORM DEDICATO ALL'ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI 2. Scaricare il pdf del form inviato 3. Stampare, firmare e scansionare il pdf della domanda compilata generata dal form 4. inviare tramite email NON PEC la domanda firmata e gli allegati ivi indicati a uno solo dei seguenti indirizzi di posta elettronica. ELENCO ALLEGATI ALLA DOMANDA: copia leggibile del documento di identità e codice fiscale; autocertificazione con indicazione analitica dei titoli di studio posseduti e, comunque, almeno di uno dei requisiti richiesti dall'art. 11 lett. a della legge 15/04/2024 n. 55; Dichiarazione di assolvimento dell'obbligo di pagamento del Bollo PEDAGOGISTI Dichiarazione di assolvimento dell'obbligo di pagamento del Bollo EDUCATORI Modulo autocertificazione assenza condanne penali eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile
Damiana Sanna
Damiana Sanna
2025-07-22 23:26:07
Numero di risposte : 16
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I requisiti principali per l’iscrizione all’albo degli educatori socio-pedagogici includono il possesso di una laurea triennale abilitante, come la L-19, completata con un tirocinio formativo, oppure il possesso di qualifiche specifiche riconosciute dalla L. 205/2017. Queste qualifiche includono la laurea L-19 senza tirocinio o altri titoli riconosciuti dalle normative regionali. La legge prevede anche un regime transitorio che consente a chi ha acquisito una qualifica di educatore entro determinate scadenze di iscriversi all’albo. Tra i casi particolari, vi sono coloro che entro il 1 gennaio 2021 hanno completato un corso intensivo di formazione e chi ha maturato una significativa esperienza professionale prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Un punto particolarmente delicato riguarda il termine per la presentazione delle domande di iscrizione in prima attuazione, fissato per il 6 agosto 2024. Sebbene ci sia la possibilità di una proroga, in mancanza di un intervento legislativo esplicito, è consigliabile rispettare questo termine per evitare complicazioni. Secondo il comma 599 della L. 205/2017, i professionisti che hanno esercitato la professione per almeno 12 mesi prima del 1 gennaio 2018 possono continuare a svolgere la loro attività senza il rischio di perdere il lavoro o subire modifiche contrattuali sfavorevoli. L’interpretazione di questa norma in relazione alla L. 55/2024 potrebbe richiedere un chiarimento legislativo per evitare contenziosi. La complessità normativa e le incertezze interpretative legate all’iscrizione all’Albo dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici richiedono un’attenta considerazione da parte dei professionisti coinvolti. È auspicabile che il legislatore intervenga per chiarire questi aspetti, garantendo così una transizione ordinata e il rispetto dei diritti acquisiti.