Il D.Lgs. 81 del 2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di informare, formare e addestrare tutti i lavoratori che operano in spazi confinati.
L’art. 66 definisce che: “è vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e ove occorra, forniti di apparecchio di protezione.
L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”
In relazione a quanto previsto dall’ultimo punto, il Legislatore, ha fornito le indicazioni all’interno dell’Allegato IV del Testo unico del suddetto decreto.
Inoltre, ulteriori riferimenti riguardo alle dimensioni dei passi d’uomo e delle aperture di accesso alle strutture sono forniti da diverse norme tecniche.