Quali prescrizioni prevede il d.lgs. 81/08 per i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento?

Assia Fontana
2025-08-05 14:42:44
Numero di risposte
: 21
È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.
Quando si eseguono lavori entro pozzi neri, fogne, camini, fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli.
Il problema principale, è l’identificazione degli ambienti confinati.
Ambiente confinato: “Uno spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentire l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale è prevedibile la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Sulla base di queste definizioni si identifica un ambiente confinato se possiede le seguenti caratteristiche:
Spazio limitato di ingresso ed uscita tale da rendere difficili le attività di recupero o primo soccorso del lavoratore;
Ventilazione sfavorevole che può creare una zona con aria inquinata;
Spazio dove non è svolta un’attività lavorativa continuativa.

Arduino Costa
2025-07-25 12:25:04
Numero di risposte
: 15
Il D.Lgs. 81 del 2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di informare, formare e addestrare tutti i lavoratori che operano in spazi confinati.
L’art. 66 definisce che: “è vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e ove occorra, forniti di apparecchio di protezione.
L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”
In relazione a quanto previsto dall’ultimo punto, il Legislatore, ha fornito le indicazioni all’interno dell’Allegato IV del Testo unico del suddetto decreto.
Inoltre, ulteriori riferimenti riguardo alle dimensioni dei passi d’uomo e delle aperture di accesso alle strutture sono forniti da diverse norme tecniche.
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