La discriminazione lavorativa diretta viene definita dalle direttive europee come quella situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente, in base a un determinato fattore c.d. di rischio, di quanto un’altra persona sarebbe trattata in una situazione analoga. La discriminazione sul luogo di lavoro si verifica quando un individuo o un gruppo riceve un trattamento sfavorevole per motivi come razza, religione, etnia, genere, orientamento sessuale o altre caratteristiche protette dalla legge, inclusi licenziamenti o mancati avanzamenti. La discriminazione può includere la cessazione di lavoro, mancata promozione, licenziamento o altri trattamenti discriminatori che pregiudicano la capacità del lavoratore di svolgere il proprio lavoro. La discriminazione indiretta può essere definita come una previsione, una pratica apparentemente neutri che può mettere le persone di una determinata razza, origine etnica, religione, disabili o che hanno una determinata età o un certo orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Quando la giurisprudenza si è pronunciata, la configurabilità di una discriminazione lavorativa diretta è stata resa possibile dalla dimostrazione di un collegamento diretto tra il fattore di rischio e la condotta contestata. Una puntuale e accurata ricostruzione del contesto è determinante, essa aiuta a far emergere elementi da cui si possa desumere il collegamento, riguarda il trattamento svantaggioso e la riconducibilità della condotta a un fattore di rischio.