Quando è discriminazione sul lavoro?

Ian Marini
2025-07-25 04:27:56
Numero di risposte
: 19
La discriminazione lavorativa diretta viene definita dalle direttive europee come quella situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente, in base a un determinato fattore c.d. di rischio, di quanto un’altra persona sarebbe trattata in una situazione analoga. La discriminazione sul luogo di lavoro si verifica quando un individuo o un gruppo riceve un trattamento sfavorevole per motivi come razza, religione, etnia, genere, orientamento sessuale o altre caratteristiche protette dalla legge, inclusi licenziamenti o mancati avanzamenti. La discriminazione può includere la cessazione di lavoro, mancata promozione, licenziamento o altri trattamenti discriminatori che pregiudicano la capacità del lavoratore di svolgere il proprio lavoro. La discriminazione indiretta può essere definita come una previsione, una pratica apparentemente neutri che può mettere le persone di una determinata razza, origine etnica, religione, disabili o che hanno una determinata età o un certo orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Quando la giurisprudenza si è pronunciata, la configurabilità di una discriminazione lavorativa diretta è stata resa possibile dalla dimostrazione di un collegamento diretto tra il fattore di rischio e la condotta contestata. Una puntuale e accurata ricostruzione del contesto è determinante, essa aiuta a far emergere elementi da cui si possa desumere il collegamento, riguarda il trattamento svantaggioso e la riconducibilità della condotta a un fattore di rischio.

Marcello Barbieri
2025-07-25 02:04:54
Numero di risposte
: 15
E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza.
La discriminazione di cui al comma precedente e' vietata anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza.
E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.
E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera.
Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attivita' della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando cio' sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

Maddalena Barone
2025-07-25 01:48:33
Numero di risposte
: 11
La discriminazione sul lavoro consiste in una serie di comportamenti, decisioni, azioni che vengono attuate contro un lavoratore, trattato in modo differente e per nulla vantaggioso rispetto ai suoi colleghi per vari motivi. Sono nulli gli atti e i patti diretti a perseguire finalità discriminatorie ovvero che realizzano un trattamento meno favorevole per motivi di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, sussistenza di handicap, età o orientamento sessuale. La tutela antidiscriminatoria coinvolge anche la libertà sindacale, i trattamenti economici discriminatori nonché le discriminazioni indirette. L'assenza di discriminazioni ha come diretta conseguenza la parità di trattamento delle persone nell'accesso all'occupazione, al lavoro, all'orientamento e alla formazione professionale nonché nelle condizioni di lavoro e nell'affiliazione alle organizzazioni sindacali. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza sono possibili deroghe qualora si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. La persona che ha subito una discriminazione ovvero le associazioni sindacali a tutela dell'interesse leso possono agire in giudizio al fine di richiedere la cessazione e la rimozione degli effetti del comportamento pregiudizievole. Il Giudice, in seguito a ricorso che segue un rito sommario con l'inversione dell'onere della prova, se ravvisa una condotta discriminatoria, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno e alla cessazione della stessa.
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