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Quali sono le novità sulle pensioni di reversibilità?

Federica Barbieri
Federica Barbieri
2025-08-23 15:03:05
Numero di risposte : 21
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I superstiti maturano il diritto alla pensione di reversibilità con il decesso del professionista già pensionato, o in possesso dei requisiti per il diritto a pensione. Sono reversibili tutte le pensioni dirette erogate dalla Cassa. La pensione spetta ai seguenti superstiti: il coniuge del professionista deceduto; i figli minori; i figli maggiorenni studenti, fino al ventiseiesimo anno di età. 60% della pensione percepita dal deceduto per il coniuge superstite. 20% della pensione percepita dal deceduto per ogni ulteriore superstite, fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione stessa. 100% della pensione percepita dal deceduto se nel nucleo familiare superstite sono presenti figli con grave disabilità accertata. La domanda di pensione deve essere redatta in carta semplice. La liquidazione della pensione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva di Inarcassa entro 60 giorni dal completamento della documentazione necessaria. La pensione viene erogata in 13 mensilità, salvo che l’ammontare annuo del trattamento sia inferiore nel 2025 a €1.310,00, caso in cui la stessa è erogata in unica soluzione annuale.
Massimo Giuliani
Massimo Giuliani
2025-08-17 17:35:24
Numero di risposte : 11
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La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico, riconosciuto dall’INPS ai familiari superstiti di un pensionato (o di un assicurato) deceduto. Ogni anno i limiti di reddito personale per poter beneficiare del supporto pensionistico sono soggetti a modifiche. Per il 2025 i limiti reddituali, con relativi tagli, dovrebbero essere fissati come segue: zero tagli (reversibilità totale): per redditi entro il limite di 23.579,22 euro taglio reversibilità del 25%: per redditi compresi tra i 23.579,22 a 31.438,96 euro taglio reversibilità del 40%: per redditi compresi tra i 31.438,96 euro e 39.298,70 euro. La percentuale di pensione assegnata varia in base al grado di parentela con il defunto. Più nel dettaglio, il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione goduta in vita dal titolare. Invece, al figlio unico superstite (minore, studente o inabile) spetta il 70%. In caso di due figli (o nipoti) superstiti, in assenza di coniuge, essi hanno diritto all’80% della pensione del genitore deceduto. Sulla tematica della reversibilità è intervenuta in più occasioni la Corte costituzionale, ampliandone il raggio di tutela solidaristica secondo le seguenti direttrici: estendendo il novero dei soggetti legittimati a ricevere la pensione di reversibilità, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include, tra i destinatari diretti ed immediati della suddetta pensione, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico del pensionato defunto.
Zelida Vitali
Zelida Vitali
2025-08-09 06:34:10
Numero di risposte : 23
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La quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile. L’ex coniuge divorziato può avere diritto a una quota della pensione di reversibilità e, a tal fine, è richiesto solo il soddisfacimento di due condizioni fondamentali: deve essere titolare di un assegno divorzile, stabilito dal giudice in sede di divorzio; non deve essersi risposato. La ripartizione della pensione di reversibilità non avviene in modo automatico o paritario, ma è il risultato di una valutazione che tiene conto di diversi fattori. Il giudice deve considerare i seguenti criteri per determinare come suddividere la prestazione: durata del matrimonio con il defunto, che rappresenta il criterio principale, anche se non esclusivo; condizioni economiche dei coniugi: redditi, patrimonio e capacità lavorativa; assistenza morale e materiale prestata al defunto, sia durante il matrimonio che in periodi di malattia; presenza di figli, situazioni di disagio o altre circostanze familiari che possano influire sulla ripartizione. La quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto.
Piero Battaglia
Piero Battaglia
2025-08-06 10:11:13
Numero di risposte : 13
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La pensione ai superstiti è di regola pari al 60% della pensione che percepita dal defunto, ma in presenza di determinati redditi personali, la quota di prestazione erogata dall’INPS si riduce di una percentuale tanto più elevata quanto maggiore è il reddito. I limiti reddituali in vigore nel 2024 sono pari a 23.245,79 euro. Se il coniuge del defunto ha un reddito annuo superiore a tale soglia, subirà una riduzione della prestazione spettante pari al 25%. Il taglio sale al 40% se il reddito è compreso tra 31.127,72 euro e 38.909,65 euro, e arriva al 50% se il reddito del coniuge è superiore a 38.909,65 euro annui. Ci sono però delle eccezioni, ovvero delle situazioni in cui la pensione di reversibilità non viene decurtata né adeguata di anno in anno ai nuovi limiti reddituali. In presenza di figli fino a 21 anni o inabili nel nucleo familiare, che escludono qualsiasi decurtazione della pensione di reversibilità, indipendentemente dal reddito percepito. Quando la pensione di reversibilità, se ridotta per effetto dei nuovi limiti, mette il beneficiario superstite nella situazione di avere meno denaro, complessivamente, rispetto a prima della morte del coniuge. I redditi da valutare per la riduzione dell’importo della pensione sono tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Vienna Sanna
Vienna Sanna
2025-07-23 20:36:08
Numero di risposte : 18
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Fino ad ora, ai nipoti del pensionato defunto, maggiorenni e incapaci di lavorare, è stato negato il diritto alla pensione di reversibilità, anche se risultavano a suo carico al momento della scomparsa. Affinché i nipoti maggiorenni possano essere considerati beneficiari diretti della pensione di reversibilità, si deve poter dimostrare che questi siano a carico del pensionato al momento del suo decesso e siano al contempo incapaci di lavorare. Dal 2024 anche i nipoti vengono equiparati ai figli in tutte le situazioni pertinenti e possono accedere alla pensione di reversibilità se soddisfano uno dei seguenti requisiti: Sono minorenni; Sono maggiorenni e stanno frequentando scuole o corsi di formazione professionale entro i 21 anni di età (o entro i 26 anni se sono studenti universitari); Sono maggiorenni e incapaci di lavorare, indipendentemente dall’età; Il nipote non deve obbligatoriamente risiedere con il defunto; tuttavia, secondo quanto specificato dall’INPS in una circolare datata 18 novembre 2015, in caso di non convivenza, oltre alla dimostrazione di non autosufficienza economica, è necessario fornire prove del mantenimento abituale da parte dell’ascendente. Per il 2024 sono entrati in vigore nuovi i limiti reddituali, superati i quali sono previste decurtazioni sulla pensione di reversibilità. Nel 2023 vi era stato un incremento dell’importo del trattamento minimo pari a 567,94 euro, a causa di un’inflazione media pari all’8,1%. Nel 2024, la rivalutazione annuale dei trattamenti pensionistici è pari al 5,4%, con un importo del trattamento minimo lievitato a 598,61 euro. Ciò considerato, nel 2024 i limiti reddituali, con relativi tagli, sono fissati come segue: zero tagli (reversibilità totale): per redditi entro il limite di 23.345,79 euro; taglio reversibilità del 25%: per redditi compresi tra i 23.345,79 euro e i 31.127,72 euro; taglio reversibilità del 40%: per redditi compresi tra i 31.127,72 euro e i 38.909,65 euro; taglio reversibilità del 50%: per redditi superiori a 38.909,65 euro.