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Quali sono le novità sulle pensioni di reversibilità?

Vienna Sanna
Vienna Sanna
2025-07-23 20:36:08
Numero di risposte : 17
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Fino ad ora, ai nipoti del pensionato defunto, maggiorenni e incapaci di lavorare, è stato negato il diritto alla pensione di reversibilità, anche se risultavano a suo carico al momento della scomparsa. Affinché i nipoti maggiorenni possano essere considerati beneficiari diretti della pensione di reversibilità, si deve poter dimostrare che questi siano a carico del pensionato al momento del suo decesso e siano al contempo incapaci di lavorare. Dal 2024 anche i nipoti vengono equiparati ai figli in tutte le situazioni pertinenti e possono accedere alla pensione di reversibilità se soddisfano uno dei seguenti requisiti: Sono minorenni; Sono maggiorenni e stanno frequentando scuole o corsi di formazione professionale entro i 21 anni di età (o entro i 26 anni se sono studenti universitari); Sono maggiorenni e incapaci di lavorare, indipendentemente dall’età; Il nipote non deve obbligatoriamente risiedere con il defunto; tuttavia, secondo quanto specificato dall’INPS in una circolare datata 18 novembre 2015, in caso di non convivenza, oltre alla dimostrazione di non autosufficienza economica, è necessario fornire prove del mantenimento abituale da parte dell’ascendente. Per il 2024 sono entrati in vigore nuovi i limiti reddituali, superati i quali sono previste decurtazioni sulla pensione di reversibilità. Nel 2023 vi era stato un incremento dell’importo del trattamento minimo pari a 567,94 euro, a causa di un’inflazione media pari all’8,1%. Nel 2024, la rivalutazione annuale dei trattamenti pensionistici è pari al 5,4%, con un importo del trattamento minimo lievitato a 598,61 euro. Ciò considerato, nel 2024 i limiti reddituali, con relativi tagli, sono fissati come segue: zero tagli (reversibilità totale): per redditi entro il limite di 23.345,79 euro; taglio reversibilità del 25%: per redditi compresi tra i 23.345,79 euro e i 31.127,72 euro; taglio reversibilità del 40%: per redditi compresi tra i 31.127,72 euro e i 38.909,65 euro; taglio reversibilità del 50%: per redditi superiori a 38.909,65 euro.