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Cosa spetta agli orfani?

Liborio Messina
Liborio Messina
2025-08-05 00:30:46
Numero di risposte : 27
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Chi può fare la richiesta I cittadini italiani : orfani di genitore deceduto per cause di guerra figli di invalidi di guerra , il cui genitore sia beneficiario di pensione di guerra di 1^ categoria ovvero di pensione di guerra dalla 2^ all'8^ categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilità Per il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata" è necessario che gli orfani o i figli fossero minorenni al momento della morte ovvero del riconoscimento dell'invalidità di guerra del genitore L'interessato può richiedere alla Prefettura - U.T.G. il rilascio di certificati che attestano lo status di "Orfano di guerra o persona equipara" In caso di pensioni concesse per invalidità dovuta a ferite o malattie contratte in guerra, la determinazione deve riferirsi alla pensione originaria dell'invalido e contenere l'indicazione del godimento (da parte dell'invalido) dell'assegno di incollocabilità, se riferita a pensione dalla 2^ all'8^ categoria dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato , attestante il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia storico e la morte del genitore L'interessato può richiedere alla Prefettura - U.T.G. il rilascio di certificati che attestano lo status di "Orfano di guerra o persona equipara"
Nicoletta D'angelo
Nicoletta D'angelo
2025-07-23 22:08:16
Numero di risposte : 13
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Nella misura della tabella N: al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari agli orfani - minori di anni 21 o studenti universitari o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità non interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra. Nella misura della tabella G al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari agli orfani – minori di anni 21 o studenti universitari o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di 1^ categoria o di assegno di incollocabilità e del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra. A seguito della domanda di ripristino, la Ragioneria Territoriale dello Stato verificherà comunque la sussistenza di tutti i requisiti, compreso – se previsto – quello concernente l’inabilità a proficuo lavoro. L’accertamento dell’inabilità verrà effettuato dalla Commissione medica competente per territorio per i residenti in Italia, mentre per i residenti all’estero la competenza è della Commissione medica di verifica di Roma, previa visita effettuata presso le strutture consolari. Assegni accessori che vengono liquidati su domanda degli interessati al coniuge superstite: aumento di integrazione, qualora conviva con orfani minorenni, o studenti universitari o maggiorenni inabili in possesso dei requisiti economici di legge; al coniuge superstite e agli orfani: assegno di maggiorazione, se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge; al coniuge superstite del pensionato di 1^ categoria: assegno supplementare, se ha convissuto con il dante causa e gli ha prestato assistenza; al coniuge superstite e agli orfani: indennità speciale annua, qualora non svolgano attività lavorativa e si trovino nelle condizioni economiche previste dalla legge. Assegni accessori che vengono liquidati d’ufficio agli orfani: aumento d’integrazione, qualora il trattamento pensionistico venga ripartito tra più aventi diritto.
Rosa Rizzi
Rosa Rizzi
2025-07-23 21:16:49
Numero di risposte : 15
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La pensione ai superstiti spetta al coniuge, anche se separato, e ai figli/e minorenni, maggiorenni studenti, inabili e gli equiparati. I figli/e studenti non perdono la qualifica prevalente di studente se svolgono un lavoro precario e saltuario con un piccolo reddito o attività nell’ambito dei progetti per il volontariato civile. I figli/e inabili, che svolgono attività retribuita presso i laboratori protetti, hanno diritto alla pensione ai superstiti. La misura della pensione ai superstiti si determina applicando le seguenti aliquote alla pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa: 70% un orfano/a; 80% due orfani/e; 100% tre o più orfani/e. I nipoti hanno le stesse aliquote stabilite per i figli/e. La pensione spetta anche ai nipoti minorenni, a carico degli ascendenti, poiché equiparati ai figli/e purché si trovino in una situazione di bisogno e percepivano il mantenimento da parte del defunto. In mancanza del coniuge, dei figli/e e dei nipoti, possono usufruire della pensione ai superstiti i genitori che alla data del decesso del figlio/a abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione e risultino a carico del defunto. In mancanza del coniuge, dei figli/e, dei nipoti e dei genitori, possono usufruire della pensione ai superstiti anche le sorelle nubili e i fratelli celibi che alla data del decesso del lavoratore siano inabili, non siano titolari di pensione e risultino a carico del defunto.
Lina Rossetti
Lina Rossetti
2025-07-23 20:09:12
Numero di risposte : 17
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Agli orfani non spetta nulla in base al testo fornito poiché si parla dei genitori. Ai genitori, a prescindere dalla posizione da essi occupata nel mondo del lavoro, spetterà un assegno mensile. L'Assegno unico universale è una nuova prestazione sociale a carattere universale, operativa dal 1° marzo 2022.
Sarah Colombo
Sarah Colombo
2025-07-23 19:55:27
Numero di risposte : 13
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Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilita'. La pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti. Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purche' la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di eta', nonche' i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa. Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennita' per una volta tanto.
Carmela Grassi
Carmela Grassi
2025-07-23 18:02:40
Numero di risposte : 15
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I contributi formativi spettano ai figli o orfani ed equiparati di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione magistrale, in condizione di disabilità. Sono equiparati agli orfani, gli orfani dell’altro genitore o non riconosciuti dall’altro genitore. L'importo dei contributi e i criteri di assegnazione variano in base all'ultima dichiarazione ISEE valida alla data di presentazione della domanda. Tra i requisiti di ammissione è prevista la frequenza, nell’anno scolastico di riferimento del bando, di una delle seguenti istituzioni formative: asili nido; scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (fino alla classe seconda); scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all’inserimento socio-lavorativo fino al compimento del 26° anno di età. La misura di sostegno alla frequenza scolastica non è cumulabile o compatibile con: l’Assegno di frequenza; altri benefici erogati da altri enti di valore uguale o superiore al 50%; il bando di concorso INPS “Supermedia” per lo stesso anno scolastico di riferimento.
Iacopo Santoro
Iacopo Santoro
2025-08-11 23:32:49
Numero di risposte : 16
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Agli orfani dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione, il vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale riconosce un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso. Gli orfani dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione di cui fruiva il de cuius all’atto del decesso. Gli orfani del sanitario defunto hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità nelle seguenti misure: 1 orfano 20% se in concorso con il coniuge o con l’ex coniuge del de cuius, 2 o più orfani 40% “, 1 orfano 80% se non concorrono il coniuge o l'ex coniuge o il coniuge separato, 2 orfani 90% “, 3 o più orfani 100% “. La pensione in favore degli orfani decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Gli orfani superstiti e le altre categorie di beneficiari ad essi assimilati a fini pensionistici hanno diritto a pensione sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età, se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui, i superstiti di cui trattasi, prima del decesso dell’iscritto, risultavano a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo. Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità. Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.