La legge 193 del 16 dicembre 2024 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina vigente, da un lato rendendo ancora più vantaggiosi gli investimenti in questa tipologia societaria e, dall’altro, introducendo nuovi limiti e requisiti.
Definizione di “startup innovativa”: è adesso precisato che la società deve qualificarsi come microimpresa o piccola o media impresa e che non può svolgere come attività prevalente quella di consulenza o di agenzia.
Requisiti alternativi per la permanenza nel registro delle startup innovative dopo il terzo anno dalla costituzione:
a) incremento al 25% della percentuale di spese in ricerca e sviluppo
b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione
c) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo.
e) ottenimento di almeno un brevetto.
Possibilità di permanenza nel registro delle startup innovative oltre il quinto anno, per un massimo di 2 periodi di 2 anni ciascuno in caso di:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
Vantaggi fiscali per gli investimenti in Startup Innovative:
L’incremento al 65% della detrazione per l’investimento in startup innovative rappresenta sicuramente un grande incentivo.
Ulteriori vantaggi per investimenti in Startup Innovative:
a) la detrazione fiscale per investimento in Startup Innovative costituite da meno di tre anni in regime de minimis è aumentata al 65%.
b) nel caso di investimenti effettuati con lo strumento del “convertendo” è possibile beneficiare della detrazione dal momento della data di disposizione del bonifico della somma investita con causale “versamento in conto aumento capitale”.
Tuttavia appare evidente la volontà di concentrare gli investimenti nella prima fase di vita della startup e sono stati inseriti nuovi requisiti che richiedono agli startupper una pianificazione più attenta e professionale dell’attività.