Il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante da tale attività.
Il dipendente che sottoscrive un contratto a tempo indeterminato o determinato con durata superiore ai sei mesi può continuare a percepire la NASpI, con un importo ridotto dell’80% del reddito, solo se il reddito prodotto è inferiore a 8.500 euro annui.
Se il compenso percepito in ciascun anno civile non supera i 3.000 euro, l’indennità è interamente cumulabile.
Il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 e a 8.500 euro per l’anno 2024.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
In caso di contratto a tempo determinato con durata fino a sei mesi:
Se il reddito annuo è inferiore a 8.500 euro, permane il diritto alla NASpI con importo ridotto dell’80% del reddito.
In caso di prestazioni di lavoro accessorio:
Se i compensi percepiti per lavoro accessorio superano detto limite ma si attestano al di sotto dei 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso.
Se il lavoratore cessa da uno solo di due diversi rapporti di lavoro part-time, e ha un reddito inferiore a 8.500 euro, può mantenere il lavoro part-time e chiedere la NASpI, che anche in questo caso sarà ridotta dell’80% del reddito.
Il percettore di NASpI è obbligato a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.