Non ci sono delle norme specifiche che derogano, per i lavoratori disabili, alle regole in materia di orario di lavoro previste per la generalità dei dipendenti.
Le persone affette da menomazioni psichiche, fisiche o che hanno subito determinati eventi nella loro vita rischiano di essere escluse dal mercato del lavoro in quanto sono meno competitive rispetto ad altri lavoratori privi di analoghe problematiche.
I soggetti colpiti da disabilità, ovvero, soggetti in età lavorativa colpiti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% rientrano nelle categorie protette.
Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’Inail rientrano nelle categorie protette.
I lavoratori disabili hanno diritto a fruire di speciali permessi retribuiti al fine di recuperare le energie psicofisiche impiegate nell’attività di lavoro.
La fruizione dei permessi retribuiti determina, di fatto, una riduzione dell’orario di lavoro realmente lavorato dai lavoratori disabili pari a 24 ore in un mese.
Fatta eccezione per il diritto dei disabili a fruire dei permessi 104, la legge non prevede delle norme specifiche volte a disciplinare l’orario di lavoro dei disabili e delle categorie protette.
Ne consegue che devono ritenersi applicabili le regole generali.
Almeno teoricamente, il lavoratore disabile potrebbe essere, dunque, chiamato a svolgere lavoro straordinario, lavoro notturno, etc.
In alcuni casi, tuttavia, il medico competente aziendale potrebbe ritenere l’effettuazione di un simile orario di lavoro incompatibile con lo stato di salute del lavoratore.
In questo caso, il medico competente può imporre che il lavoratore sia esonerato dallo svolgimento del notturno o dello straordinario.