Quali sono le agevolazioni per l'assunzione di un lavoratore disabile?

Pierfrancesco Barone
2025-07-25 06:45:02
Numero di risposte
: 19
La Legge 68/99 non solo stabilisce gli obblighi per le aziende riguardo all'assunzione di lavoratori delle categorie protette, ma premia anche coloro che anticipano tali obblighi attraverso degli incentivi, riconoscendo l'importanza di un approccio proattivo per promuovere l'inclusione lavorativa.
Per ogni lavoratore categoria protetta assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, La disposizione prevede il 35% della retribuzione mensile lorda per un periodo complessivo di 36 mesi.
Per ogni lavoratore categoria protetta assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, che abbia disabilità intellettiva e psichica superiore al 45%, La disposizione prevede il 70% della retribuzione mensile lorda per un periodo complessivo di 60 mesi.
Per ogni lavoratore categoria protetta assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, La disposizione prevede il 70% della retribuzione mensile lorda per un periodo complessivo di 36 mesi.
Le agevolazioni, distribuite mediante il conguaglio dei contributi, sono tarate in base alle caratteristiche individuali del lavoratore e al tipo di contratto stipulato.
Dopo aver compreso le agevolazioni offerte dallo Stato per favorire l'occupazione di categorie protette, l'azienda può intraprendere il percorso per richiedere e ottenere gli incentivi previsti.

Massimiliano Piras
2025-07-25 05:35:16
Numero di risposte
: 8
Le aziende che assumono lavoratori portatori di un determinato grado di disabilità hanno diritto ad un incentivo che consiste nella corresponsione da parte dell'INPS, attraverso il conguaglio nelle denunce contributive mensili, di una quota del costo sostenuto per la retribuzione erogata. I beneficiari di tale incentivo sono i datori di lavoro del settore privato che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o in trasformazione di un rapporto a termine. Per ricevere l’incentivo devono essere assunti lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria.
L’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per complessivi 36 mesi, in caso di soggetto con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del Testo unico in materia di pensioni di guerra.
L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.
È possibile cumulare lo sgravio con altre agevolazioni in vigore ed applicabili, a patto che la misura complessiva degli incentivi non superi il 100% dei costi salariali.
La tipologia e la gravità della disabilità certificata in capo al lavoratore determinano la misura e la durata del beneficio.
La misura è strutturale previo periodico stanziamento delle risorse necessarie al finanziamento dello sgravio tramite il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Antonia Guerra
2025-07-25 05:18:06
Numero di risposte
: 19
La Legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede il riconoscimento di un incentivo finalizzato a favorire l’assunzione di persone diversamente abili.
In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché dalla Legge di Bilancio 2020, la legge contempla l’accesso ad un incentivo del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria.
Del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria.
Del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.
L’agevolazione si concretizza mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili finanzia programmi regionali di inserimento lavorativo, come determinati con Legge Regionale, erogando contributi agli enti che svolgono attività volta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili, contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Inoltre, il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto un fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

Furio Bernardi
2025-07-25 04:53:18
Numero di risposte
: 16
Le agevolazioni sono rivolte sia alle assunzioni a tempo indeterminato che alle trasformazioni da tempo determinato che indeterminato anche a tempo parziale.
Per fruire di tali agevolazioni i datori di lavoro devono: essere in possesso di DURC; rispettare gli obblighi di legge e dei CCNL; realizzare a fronte della nuova assunzione un incremento occupazionale rispetto la media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione da tempo determinato ad indeterminato; osservare le norma relative alla tutela delle condizioni di lavoro; presentare domanda all’Inps.
In cosa consiste l’agevolazione: per la durata di 36 mesi, riduzione al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziale per ogni disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minoranze iscritte dalla 1° alla 3° categoria della TAB D.P.R. 915/78;
per la durata di 36 mesi al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazione prevista dalla 4° alla 6° categoria prevista dalla tabella del D.P.R. 915/1978;
per una durata di 60 al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
L’agevolazione Inail consiste in un sostegno economico in ragione dell’adattamento dei posti di lavoro in caso di reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici già presenti in azienda e nel caso di nuove assunzioni di soggetti con disabilità da lavoro soggetta a tutela Inail.
Gli interventi riguardano: superamento e abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento della postazione di lavoro nel limite massimo di spesa di € 135.000 rimborsabili al 100%; formazione rimborsabile nel limite massimo di spesa di € 15.000 rimborsabile al 60%.

Liliana Morelli
2025-07-25 04:22:07
Numero di risposte
: 12
L'incentivo viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall'INPS ed è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, per un periodo di 36 mesi nella misura del:
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
L'incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:
per un periodo di 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.

Ivano Pellegrino
2025-07-25 01:30:34
Numero di risposte
: 13
Le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disabili nel 2022 sono rappresentate da contributi che l’impresa datrice di lavoro può ottenere. Con l’entrata in vigore del Decreto Lgs. n. 151/2015 il contributo a cui ha diritto l’impresa datrice di lavoro è pari al: 35% della busta paga mensile lorda, per assunzione a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%. Il bonus spetta per un massimo di 36 mesi. 70% della busta paga mensile lorda, per assunzione a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79%. Il bonus spetta per un massimo di 36 mesi. 70% della busta paga mensile lorda, per assunzione a tempo indeterminato o determinato (di almeno 12 mesi) di disabile con riduzione della capacità lavorativa oltre il 45%. L’agevolazione spetta per 60 mesi. Le modalità di accesso al contributo sono molto semplici: l’impresa che assume il disabile deve inoltrare una domanda all’INPS e, se accettata, usufruirà dell’incentivo conguaglio contributivo mensile.
Leggi anche
- Quali sono i permessi retribuiti per le categorie protette?
- Quale ente tutela i lavoratori disabili?
- Cosa spetta al lavoratore disabile?
- Quanto risparmia un'azienda assumendo una categoria protetta?
- Cosa non paga il disabile?
- Quali sono i diritti sul lavoro per le categorie protette?
- Chi ha invalidità quante ore di lavoro può fare?
- Come si chiama l'ente che tutela i lavoratori?
- Qual è la legge che tutela i disabili?