Il Legislatore ha sempre dedicato grande attenzione alla tutela del diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, prevedendo specifiche disposizioni che hanno questa finalità.
Proprio per evitare che la condizione di disabilità si traduca in un motivo di esclusione dal mondo del lavoro, anche solo in termini di minor facilitazione rispetto all’accesso, è stata infatti studiata una disciplina apposita che ha istituito il cosiddetto collocamento mirato, rappresentato da tutte le norme che, per ogni categoria di azienda, a seconda dei requisiti dimensionali, prevedono l’obbligo di assunzione di una certa percentuale di soggetti diversamente abili.
Tuttavia, affinché sia assicurata la protezione più ampia a questa categoria di lavoratori, non è sufficiente concentrarsi sulla fase di inserimento nel mondo del lavoro ma anche individuare delle regole attuative utili e applicabili durante lo svolgimento del rapporto di lavoro medesimo.
L’attuazione di tale obbligo passa anche attraverso l’organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria, in ogni ipotesi in cui vi siano dei rischi specifici connessi all’ambiente del lavoro e alle attività lavorative svolte.
Il medico competente procede al rilascio di un giudizio che, a seconda dell’esito, può essere di idoneità totale alle mansioni specifiche assegnate, idoneità parziale alle mansioni specifiche assegnate, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente.
Occorre tenere presente che, nel caso in cui il lavoratore sia un soggetto diversamente abile inserito mediante collocamento mirato, il Datore di Lavoro ha l’onere di investire, nel processo di valutazione dell’idoneità al lavoro, la specifica commissione ASL prevista dalla Legge 68.
La Suprema Corte si è pronunciata di recente, chiarendo che possono essere ritenuti compatibili con la condizione di diversamente abile anche compiti non meramente sedentari.
L’art. 20 della L. n. 482/1968 stabilisce che “è in facoltà al datore di adibire il prestatore invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni di salute dell’invalido”.
Non potendosi affermare a priori che la compatibilità con la condizione di diversamente abile sussista solo nell’ipotesi di mansioni sedentarie, che non comportano lo svolgimento di alcuna attività fisica.