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Quale ente tutela i lavoratori disabili?

Clodovea Cattaneo
Clodovea Cattaneo
2025-08-12 08:03:37
Numero di risposte : 15
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Il Tribunale dei diritti dei disabili, unico nel suo genere, è un progetto nato nel 1999 per volontà di Anffas Nazionale e della Nazionale Italiana Magistrati, allo scopo di fornire un aiuto concreto di natura giurisprudenziale alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. Il Tribunale ha affrontato, attraverso pubblici dibattimenti che si svolgono sul modello di quelli reali, situazioni effettivamente accadute in cui sono stati violati i diritti delle persone con disabilità e la loro dignità sociale. Oltre ai casi affrontati pubblicamente durante le sessioni, scelti tra i più significativi, la segreteria giuridica del Tribunale ha esaminato, nei suoi dieci anni di attività, centinaia di altre situazioni particolari, svolgendo un lavoro costante e quotidiano di consulenza tecnica. I pareri resi potranno servire sia agli interessati per adire le vie più opportune, ma anche, esito non meno importante, ad arricchire il patrimonio giuridico-culturale in materia di diritti delle persone con disabilità e divenire punto di riferimento e di stimolo per un confronto proficuo con il legislatore, le istituzioni e la pubblica amministrazione. Il Tribunale si è distinto per l'alto valore etico dell'iniziativa, finalizzata a promuovere una nuova cultura dei diritti-doveri.
Soriana Cattaneo
Soriana Cattaneo
2025-08-03 18:44:15
Numero di risposte : 22
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La Legge 68/99 tutela le categorie protette, ovvero gli invalidi civili con un’invalidità superiore al 46% e gli invalidi del lavoro con un’invalidità superiore al 34%. Nella categoria dei disabili rientrano anche i non vedenti, non udenti, invalidi di guerra e invalidi di servizio. I coniugi superstiti di deceduti per causa di guerra, lavoro e servizio nelle pubbliche amministrazioni, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, figli e coniugi di grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio e profughi italiani rimpatriati possono chiedere l'iscrizione alle categorie protette e l'inserimento nel collocamento mirato. Il lavoratore assunto nell’ambito delle categorie protette ha diritto a percepire una retribuzione uguale a tutti gli altri dipendenti. La Legge 68/99 evita discriminazioni garantendo ai lavoratori invalidi lo stesso trattamento economico di tutti gli altri dipendenti e quindi pari dignità. Il lavoratore disabile deve essere assegnato a mansioni compatibili con le sue minorazioni, quindi il datore di lavoro non può chiedergli una prestazione non compatibile con le sue residue capacità lavorative. In caso di aggravamento delle condizioni del lavoratore o di modifica dell'organizzazione del lavoro, sia il lavoratore che il datore di lavoro possono richiedere una verifica della compatibilità delle mansioni. Il datore di lavoro dovrà assegnare mansioni sempre compatibili alla condizione di disabilità, e il lavoratore anche in caso di assegnazioni inferiori avrà diritto a mantenere la retribuzione.
Alfredo Russo
Alfredo Russo
2025-07-25 06:37:27
Numero di risposte : 25
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Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili finanzia la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità. L'incentivo viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall'INPS. L'incentivo è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, per un periodo di 36 mesi nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%. L'incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.
Olo Vitali
Olo Vitali
2025-07-25 02:34:07
Numero di risposte : 11
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Il Legislatore ha sempre dedicato grande attenzione alla tutela del diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, prevedendo specifiche disposizioni che hanno questa finalità. Proprio per evitare che la condizione di disabilità si traduca in un motivo di esclusione dal mondo del lavoro, anche solo in termini di minor facilitazione rispetto all’accesso, è stata infatti studiata una disciplina apposita che ha istituito il cosiddetto collocamento mirato, rappresentato da tutte le norme che, per ogni categoria di azienda, a seconda dei requisiti dimensionali, prevedono l’obbligo di assunzione di una certa percentuale di soggetti diversamente abili. Tuttavia, affinché sia assicurata la protezione più ampia a questa categoria di lavoratori, non è sufficiente concentrarsi sulla fase di inserimento nel mondo del lavoro ma anche individuare delle regole attuative utili e applicabili durante lo svolgimento del rapporto di lavoro medesimo. L’attuazione di tale obbligo passa anche attraverso l’organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria, in ogni ipotesi in cui vi siano dei rischi specifici connessi all’ambiente del lavoro e alle attività lavorative svolte. Il medico competente procede al rilascio di un giudizio che, a seconda dell’esito, può essere di idoneità totale alle mansioni specifiche assegnate, idoneità parziale alle mansioni specifiche assegnate, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Occorre tenere presente che, nel caso in cui il lavoratore sia un soggetto diversamente abile inserito mediante collocamento mirato, il Datore di Lavoro ha l’onere di investire, nel processo di valutazione dell’idoneità al lavoro, la specifica commissione ASL prevista dalla Legge 68. La Suprema Corte si è pronunciata di recente, chiarendo che possono essere ritenuti compatibili con la condizione di diversamente abile anche compiti non meramente sedentari. L’art. 20 della L. n. 482/1968 stabilisce che “è in facoltà al datore di adibire il prestatore invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni di salute dell’invalido”. Non potendosi affermare a priori che la compatibilità con la condizione di diversamente abile sussista solo nell’ipotesi di mansioni sedentarie, che non comportano lo svolgimento di alcuna attività fisica.