Quanto paga l'INAIL per un mese di infortunio?

Mariagiulia Costa
2025-08-27 10:40:12
Numero di risposte
: 16
Fino al 90° giorno, una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento.
Dal 91° giorno, la stessa indennità aumentata al 75 per cento.
Il datore di lavoro deve pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l’incidente o si è manifestata la patologia, se ha causato l’astensione dal lavoro.
Il 60 per cento della retribuzione, più l’eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro per i successivi tre giorni.

Thea Ricci
2025-08-20 20:15:43
Numero di risposte
: 15
Dal 4° al 90° giorno di infortunio, con un’indennità pari al 60% della retribuzione giornaliera
Dal 91°giorno fino alla chiusura dell’infortunio, con un’indennità pari al 75% della retribuzione giornaliera
La retribuzione giornaliera viene calcolata sulla base della retribuzione dei 15 giorni precedenti l’infortunio.
L’infortunio sul lavoro è indennizzabile dall’INAIL senza alcun limite di durata, ovvero l’INAIL paga l’indennità per tutto il periodo di assenza dal lavoro.

Elena De luca
2025-08-10 07:05:45
Numero di risposte
: 11
L’infortunio sul lavoro lo paga direttamente l’INAIL, tramite indennizzo al lavoratore
il pagamento dell’indennizzo da parte dell’Inail potrà avvenire: direttamente sul conto del lavoratore
sul conto dell’azienda che ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Inail all’anticipazione delle somme
Le regole relative all’infortunio non cambiano in base all’inquadramento
Chi paga l’infortunio: CCNL Commercio
1° gg (giorno dell’infortunio) 100% 100% 0%
2°- 4° gg 60% 60% 0%
5° – 20° 90% 30% 60%
21° – 90° 100% 40% 60%
91° fino a guarigione 100% 25% 75%
Qualora il contratto di lavoro dovesse terminare durante il periodo di infortunio, l’Inail continuerà ad erogare l’indennizzo
tu datore non devi più pagare nulla

Cassiopea Conte
2025-08-01 20:24:07
Numero di risposte
: 13
La retribuzione dell’infortunio sul lavoro spetta al datore di lavoro a partire dal giorno dell’evento che ha causato il danno al lavoratore, per i tre giorni successivi.
Al quarto giorno in poi la retribuzione spetta all’INAIL.
Al lavoratore spetta un’indennità pari al 60% della retribuzione fino al 90° giorno di infortunio.
Al lavoratore spetta un’indennità pari al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno e fino alla completa guarigione del lavoratore.
Può comunque rivolgersi al Patronato ANMIL, anche attraverso il numero verde 800 180 943, qualora necessitasse di ulteriori informazioni e/o assistenza.

Caligola Rossi
2025-07-25 09:29:49
Numero di risposte
: 17
L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno.
Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale - che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa - a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
L’indennità di temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento.
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco.
L’indennità è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco, annotata sul ruolo o sulla licenza.
Per il calcolo della prestazione per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell’art. 118, Testo unico 1124/1965.
L’indennità è soggetta a tassazione Irpef.
La trattenuta viene effettuata dall'Inail che rilascia all'assicurato la relativa certificazione fiscale.
75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
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