Il lavoro occasionale è lo svolgimento di attività lavorative svolte in modo occasionale dal prestatore a favore di uno o più committenti, con compensi complessivi non superiori a 5.000 € nel corso dell’anno civile. Il prestatore di lavoro occasionale ha i seguenti diritti: assicurazione per l’invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, oltre alla copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le prestazioni occasionali possono essere rese mediante libretto di famiglia o contratti di prestazione occasionale. Il libretto di famiglia è rivolto a persone fisiche che non esercitino attività professionale o d’impresa e può essere utilizzato solo per piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare. Il contratto di prestazione occasionale è relativo a prestazioni svolte sotto la direzione altrui e non deve quindi essere confuso con il lavoro autonomo occasionale. Il compenso minimo previsto per il prestatore è pari a 9 €, con contributi e assicurazione a carico degli utilizzatori. Per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore deve versare le somme utilizzabili per compensare le prestazioni rese mediante la piattaforma dell’INPS. Il valore nominale del libretto di famiglia comprende 8 € a titolo di compenso del prestatore, 1,65 € a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 € a titolo di premio assicurativo INAIL e 0,10 € a titolo di finanziamento degli oneri gestionali. L’utilizzatore dovrà provvedere poi a comunicare la prestazione sul portale e l’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, erogherà i compensi direttamente al prestatore. Non è possibile ricorrere a questa forma contrattuale per i prestatori nei confronti dei quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa, o tali rapporti siano cessati da meno di 6 mesi.