Cosa vuol dire compenso individuale accessorio?

Antonia Mazza
2025-07-25 14:53:16
Numero di risposte
: 14
Il compenso individuale accessorio è compenso di natura retributiva, fisso e continuativo, riconosciuto dalla contrattazione collettiva vigente in favore del personale ATA solo se di ruolo o con contratto di supplenza avente termine al 30 giugno o al 31agosto.
La Corte di Cassazione ormai da anni ha sancito il pieno diritto del personale ATA non di ruolo ad ottenere parità di trattamento, anche quanto al trattamento retributivo, rispetto ai colleghi di ruolo, reputando ingiusta una discriminazione subita in ragione del tipo di termine apposto all’incarico di supplenza.
Se negli ultimi cinque anni hai prestato servizio come ATA con incarichi di supplenza aventi termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, consulta le tue buste paga e verifica se ti è stata corrisposto tale compenso.
Se ti è stato corrisposto, lo troverai alla voce “compenso individuale accessorio”.

Luisa Coppola
2025-07-25 14:15:02
Numero di risposte
: 15
Sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, per 12 mensilità, nelle seguenti misure: Nuove Aree Valori rideterminati Collaboratori / Operatori 79,40 Assistenti 87,50 Funzionari 98,00. Il compenso individuale accessorio per la nuova Area dei Funzionari è stabilito in misura pari a 98 Euro/mese per dodici mensilità. Detto compenso è riassorbito dall’indennità di direzione in caso di assegnazione dell’incarico di DSGA.

Andrea Damico
2025-07-25 10:31:12
Numero di risposte
: 14
Il compenso individuale accessorio è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione.
Tale emolumento è stato istituito nel 1999 così disponendosi per legge “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dall’anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Per il Tribunale il ricorso è fondato, accogliendo le giuste pretese della lavoratrice.
Per il giudice toscano da tale complesso normativo emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale amministrativo.
Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva.
Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.

Pericle De luca
2025-07-25 10:20:48
Numero di risposte
: 13
Alcune voci stipendiali come la Retribuzione Professionale Docenti per i docenti e il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA sono state finora precluse ai precari. Ai lavoratori della scuola con supplenza temporanea viene finalmente riconosciuta una voce stipendiale da cui fino ad oggi erano stati ingiustamente esclusi rispetto al personale di ruolo: si tratta della RPD per il personale docente e del CIA per il personale ATA. L’equiparazione stipendiale tra personale precario e di ruolo è un obiettivo che la nostra organizzazione ha da sempre perseguito ritenendo inaccettabile la disparità di trattamento di lavoratori che svolgono gli stessi compiti. Inoltre, le stesse disposizioni europee prevedono che gli assunti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato. Ora questi lavoratori non saranno più costretti a promuovere azioni legali per vedersi riconoscere la RPD o il CIA poiché verranno riconosciuti automaticamente in busta paga.
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