Cosa vuol dire compenso individuale accessorio?

Shaira Mariani
2025-08-21 07:15:19
Numero di risposte
: 23
Il Compenso Individuale Accessorio è un elemento retributivo previsto dall’art. 25 del C.C.N.L. Integrativo Comparto Scuola del 1999, applicabile a tutto il personale docente, educativo e ATA.
Esso consiste in un compenso individuale accessorio, riconosciuto sia al personale con contratto a tempo indeterminato sia a quello con contratto a tempo determinato, sebbene con alcune limitazioni.
La ratio dell’emolumento è infatti quello di compensare l’apporto professionale di ogni lavoratore in vista della valorizzazione della funzione educativa e del miglioramento del servizio scolastico.
In particolare, l’indennità in questione viene corrisposta per 12 mensilità ai lavoratori a tempo indeterminato o determinato con supplenze da inizio anno sino al termine dell’attività didattica mentre non viene riconosciuta al personale a tempo determinato che abbia concluso delle supplenze brevi e saltuarie.
RPD e CIA, essendo un compenso legato alla funzione svolta, rientra chiaramente nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro.

Cinzia D'angelo
2025-08-11 19:11:25
Numero di risposte
: 30
Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 3.
Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori.
A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie realizzate nell’applicazione progressioni economiche di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 e dal contenimento della spesa del personale ATA, è corrisposta un compenso una-tantum pari a euro 344,65 in ragione del servizio prestato nel biennio contrattuale 2006/07.
Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le specificazioni:
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione di cui all’art. 56.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore del Compenso Incentivante Accessorio effettivamente corrisposto in ciascun anno.
Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.

Harry Caputo
2025-08-06 04:05:00
Numero di risposte
: 30
Il compenso individuale accessorio per il personale ATA è un compenso di natura fissa e continuativa.
L’art. 7 del Ccnl 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che «sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive».
Si tratta di una remunerazione che ammonta per il personale ATA da 79 a 98 euro.
La Corte di Cassazione e i Tribunali del Lavoro, con orientamento ormai consolidato, hanno stabilito che l’art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato.
Il principio è stato esteso anche al personale ATA per il riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio, trattandosi di una voce retributiva del tutto analoga alla Retribuzione Professionale Docenti.
Anche per loro sono numerousissime le sentenze che riconoscono il diritto dei precari alla parificazione retributiva con i colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato.

Antonia Mazza
2025-07-25 14:53:16
Numero di risposte
: 20
Il compenso individuale accessorio è compenso di natura retributiva, fisso e continuativo, riconosciuto dalla contrattazione collettiva vigente in favore del personale ATA solo se di ruolo o con contratto di supplenza avente termine al 30 giugno o al 31agosto.
La Corte di Cassazione ormai da anni ha sancito il pieno diritto del personale ATA non di ruolo ad ottenere parità di trattamento, anche quanto al trattamento retributivo, rispetto ai colleghi di ruolo, reputando ingiusta una discriminazione subita in ragione del tipo di termine apposto all’incarico di supplenza.
Se negli ultimi cinque anni hai prestato servizio come ATA con incarichi di supplenza aventi termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, consulta le tue buste paga e verifica se ti è stata corrisposto tale compenso.
Se ti è stato corrisposto, lo troverai alla voce “compenso individuale accessorio”.

Luisa Coppola
2025-07-25 14:15:02
Numero di risposte
: 20
Sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, per 12 mensilità, nelle seguenti misure: Nuove Aree Valori rideterminati Collaboratori / Operatori 79,40 Assistenti 87,50 Funzionari 98,00. Il compenso individuale accessorio per la nuova Area dei Funzionari è stabilito in misura pari a 98 Euro/mese per dodici mensilità. Detto compenso è riassorbito dall’indennità di direzione in caso di assegnazione dell’incarico di DSGA.

Andrea Damico
2025-07-25 10:31:12
Numero di risposte
: 22
Il compenso individuale accessorio è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione.
Tale emolumento è stato istituito nel 1999 così disponendosi per legge “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dall’anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Per il Tribunale il ricorso è fondato, accogliendo le giuste pretese della lavoratrice.
Per il giudice toscano da tale complesso normativo emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale amministrativo.
Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva.
Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.

Pericle De luca
2025-07-25 10:20:48
Numero di risposte
: 19
Alcune voci stipendiali come la Retribuzione Professionale Docenti per i docenti e il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA sono state finora precluse ai precari. Ai lavoratori della scuola con supplenza temporanea viene finalmente riconosciuta una voce stipendiale da cui fino ad oggi erano stati ingiustamente esclusi rispetto al personale di ruolo: si tratta della RPD per il personale docente e del CIA per il personale ATA. L’equiparazione stipendiale tra personale precario e di ruolo è un obiettivo che la nostra organizzazione ha da sempre perseguito ritenendo inaccettabile la disparità di trattamento di lavoratori che svolgono gli stessi compiti. Inoltre, le stesse disposizioni europee prevedono che gli assunti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato. Ora questi lavoratori non saranno più costretti a promuovere azioni legali per vedersi riconoscere la RPD o il CIA poiché verranno riconosciuti automaticamente in busta paga.
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