Il salario accessorio comprende il surplus di finanziamento che solo gli enti che rientrano nella fascia di quelli c.d. “virtuosi” potranno permettersi.
Ciò significa che si dovrà assicurare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.
Si dovrà applicare l’aumento fino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore ai valori soglia fissati dai decreti attuativi del suddetto articolo 33.
Solo gli enti che rientrano nella fascia di quelli c.d. “virtuosi” – cioè quelli in cui il rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate correnti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, risulta positivo – potranno permettersi il surplus di finanziamento del salario accessorio.
Gli incrementi sono consentiti solo agli enti “virtuosi” ed entro tetti di spesa ben precisi, e quindi, non riguardano tutti i dipendenti del comparto, né sono attribuibili in egual misura.
Si tratta di una norma “in deroga” e, in qualche misura “precaria”, perché l’emendamento si qualifica come deroga all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, la norma che da anni inchioda il trattamento accessorio al valore del 2016, sia pure aggiornato al 31 dicembre 2018, per effetto del già citato articolo 33.