Nel silenzio di specifiche disposizioni normative, si ritiene che il contratto di locazione di porzione di fabbricato ad uso abitativo segua le regole ordinarie.
Fondamentalmente si tratta di un ordinario contratto di locazione nel quale dovranno essere indicate, con specifica clausola, gli spazi che vengono concessi in affitto.
Sul contratto, in questo caso, dovranno essere indicati: la data della stipula, i dati, anche fiscali, delle parti interessate, la descrizione precisa della porzione di immobile concessa in locazione, il canone di locazione con le relative modalità di pagamento, la durata della locazione, le richieste informazioni relative all’Attestazione di Prestazione Energetica.
Dato che né la Legge numero 392/78 né la Legge numero 431/98 prevedono una specifica definizione di contratto di locazione parziale, né agevolazioni per questa particolare situazione, anche per l’affitto di una sola porzione dell’immobile è richiesta la forma scritta e la registrazione del contratto.
Pertanto, in relazione a ciò, in caso di presentazione del contratto all’ufficio, il contribuente deve portare con sé: almeno due originali del contratto da registrare, un contrassegno telematico da 16 euro, da applicare su originali e copie, per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe, il modello 69 per la richiesta di registrazione, compilato, la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro.
L’Agenzia delle Entrate, nel 2011, con la Circolare numero 26/E, ha precisato che l’adesione al regime di cedolare secca per una locazione parziale dell’immobile vincola all’utilizzo di questo regime anche per l’eventuale locazione parziale delle restanti parti dell’abitazione.
Il legislatore prescrive la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo.
Entro i 30 giorni dalla stipula le parti dovranno procedere con l’obbligatoria registrazione del contratto; con l’unica eccezione di quei contratti di durata inferiore ai 30 giorni durante l’intero anno nei confronti del medesimo locatario.