Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art.4.
La presenza di legami di parentela tra le persone che abitano in una stessa abitazione non consente di creare più stati di famiglia, solo nel caso in cui tali legami non siano presenti, è possibile, qualora non sia già stato fatto precedentemente, che gli interessati presentino una dichiarazione nella quale dichiarano se siano o meno presente legami affettivi.
Tale dichiarazione ha valore fino a quando non si realizzano situazioni che modificano lo status dei dichiaranti.
In considerazione che la presenza di legami di parentela tra le persone che abitano in una stessa abitazione non consente di creare più stati di famiglia.
Pertanto nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione.
La richiesta di creazione di stati di famiglia separati può essere effettuata anche in un momento successivo alla formazione della famiglia anagrafica, ma solo nel caso in cui non vi fosse una precedente dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli affettivi tra le persone coabitanti.
Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino dei legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso le famiglie verranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.
In assenza di legami di matrimonio o di parentela è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione.
Non devono però esserci legami di parentela (sia diretti, collaterali o affini) o affettivi (dove per vincolo affettivo si intende il legame "affectionis causa" derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione), e se nella pregressa documentazione agli atti questi legami risultano essere stati dichiarati, compresi quelli affettivi, non possono essere modificati.