Che cos'è un contratto di coabitazione?

Emilio Santoro
2025-07-25 20:15:34
Numero di risposte
: 18
Si parla di contratto di locazione e coabitazione in frangenti in cui, due o più soggetti, condividono il medesimo immobile come locatari e sono coinvolti in un regime di convivenza che può essere di natura duratura o transitoria.
Per la prima opzione, si può prendere come esempio il caso della coppia unita sentimentalmente.
Per la seconda, invece, la situazione, molto frequente in questo periodo di crisi, del locatario che ospita temporaneamente una persona cara in difficoltà economica.
Coabitazione nel contratto di locazione: di cosa si tratta?
Il coabitante non è obbligato a firmare il contratto di locazione.
Quest’ultimo, infatti, può essere tranquillamente intestato a una sola persona.
Molto importante è specificare che nulla impedisce l’inserimento del convivente nei dettagli del contratto.
Ciò accade, per esempio, nei frangenti in cui c’è una coppia che convive stabilmente perché ha una relazione sentimentale.

Gianni Ferraro
2025-07-25 19:59:09
Numero di risposte
: 13
Il contratto di convivenza è un accordo attraverso il quale una coppia di fatto può regolare i propri rapporti patrimoniali e personali, anche in vista del venir meno della convivenza o della scomparsa prematura di uno dei due conviventi.
Attraverso il contratto di convivenza, i conviventi hanno la possibilità di scegliere di regolare i propri rapporti patrimoniali scegliendo il regime che ritengono più adeguato alla loro vita di coppia.
La scelta può ricadere tra: il regime della comunione legale dei beni per i coniugi, disciplinata agli artt. 177 ss c.c., il regime della separazione legale, oppure optare per la comunione convenzionale.
Oltre a ciò, è possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali riguardanti le modalità di partecipazione alle spese comuni, le modalità di uso della casa in cui la coppia convive, ma anche definire i rapporti che si instaurano dopo la rottura della convivenza e regolare le disposizioni riguardanti la facoltà di assistenza reciproca nei casi di malattia psichica, fisica o in caso di amministrazione di sostegno.

Matilde Rinaldi
2025-07-25 18:47:05
Numero di risposte
: 22
Per coabitazione nella locazione si intende la situazione di chi convive con l’inquilino, cioè con il soggetto che ha formalmente sottoscritto il contratto.
Il coabitante, quindi, non è il firmatario della locazione, ma la persona che vive insieme al conduttore all’interno dell’alloggio preso in affitto.
Tale convivenza può essere duratura o anche solo occasionale.
Il contratto di locazione può tranquillamente essere intestato a un solo soggetto.
Il nominativo del coabitante può tuttavia essere inserito all’interno del contratto di locazione, in modo tale da formalizzarne la presenza ed, eventualmente, da accollargli alcuni oneri.

Clea Sorrentino
2025-07-25 18:20:05
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: 12
La proposta di legge istituisce il “patto di convivenza”: un contratto a cui chiunque può liberamente ricorrere per pianificare consapevolmente il proprio rapporto di convivenza, nel caso in cui si è optato per una forma di convivenza diversa dal matrimonio. Punto centrale della proposta è dunque il contratto, basato sulla libera volontà delle parti, che ha per oggetto la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi ad una vita in comune.
La proposta del Notariato non propone l’allargamento «sic et simpliciter» del concetto di famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna ad altre forme di convivenza che, di fatto, la contraddicono nello spirito e nella sostanza, ma prospetta soluzioni adeguate a nuove esigenze della società.
In un Paese a democrazia liberale avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e le culture e al passo con i tempi, si deve riconoscere al cittadino il diritto di scegliere, nell’organizzare la propria esistenza, tra:
un patto di convivenza liberamente disciplinato e sottoscritto, con la previsione di diritti e doveri, alcuni dei quali non derogabili;
la semplice convivenza «di fatto», dalla quale nessun diritto od obbligazione reciproca può derivare, non avendolo i conviventi voluto, come dimostra la mancata formale sottoscrizione del patto.
Nel patto di convivenza le parti possono disciplinare:
le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune
la messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso anche da uno solo dei conviventi;
i diritti e obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti allo scioglimento del patto di convivenza;
la possibilità di attribuire al convivente una quota di eredità non superiore alla disponibile (derogando al divieto dei patti successori), a condizione che la morte del contraente avvenga dopo almeno nove anni di convivenza.
Inoltre possono essere previsti diritti e doveri di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario, con possibilità di affidare al convivente, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, le decisioni relative allo stato di salute, al trattamento del corpo, ai funerali ed alla donazione degli organi.
L’atto va stipulato in forma pubblica a pena di nullità davanti al notaio, che provvederà alla trascrizione nel Registro unico nazionale dei patti di convivenza istituito a cura del Consiglio Nazionale del Notariato.
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