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Quali sono le novità introdotte dal piano salva casa 2024 per il cambio di destinazione d'uso?

Soriana Serra
Soriana Serra
2025-07-26 09:45:02
Numero di risposte : 9
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Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare tra diverse categorie funzionali è sempre consentito per le unità ubicate in edifici nelle seguenti zone: A, B o C di cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968. Anche qui nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità, per gli strumenti urbanistici comunali, di fissare specifiche condizioni. Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie o se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'art. 6 D.P.R. 380/2001. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre soggetto a SCIA. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare tra diverse categorie funzionali è soggetto al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, ma se le opere sono soggette a CILA, si applica comunque la SCIA. Il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate è disciplinato dalla legislazione regionale, la quale prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone in cui le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.