Però, quali sono le tutele previste per i soggetti malati?
Innanzitutto, c’è il c.d. termine di grazia.
In realtà, si tratta di una possibilità riconosciuta a tutti gli inquilini inadempienti.
Il comma 5 dell’art. 6 della legge locazioni abitative prevede che, nel caso di sfratto per finita locazione di immobile ad uso abitativo, sia possibile richiedere al giudice la sospensione della procedura di sfratto.
Il differimento dell'esecuzione può esserci nei casi in cui l’inquilino abbia compiuto i 65 anni o quando l’inquilino o uno dei componenti del nucleo familiare, convivente da almeno sei mesi, abbia una disabilità o sia malato terminale.
Inoltre, se l’inquilino è un disabile grave comprovato da documentazione, il giudice può disporre la sospensione dello sfratto concedendo il tempo necessario per trovare altra sistemazione.
Peraltro, occorre dimostrare che il mancato pagamento, per un massimo di due mesi, sia dovuto a condizioni economiche precarie che siano emerse dopo la stipulazione del contratto e che derivino da malattia, disoccupazione o gravi e comprovate condizioni di difficoltà.
In questa ultima ipotesi possono essere ricompresi anche i casi delle persone con disabilità ai sensi della Legge 104.