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Quali inquilini non si possono sfrattare?

Anastasio Fontana
Anastasio Fontana
2025-07-25 22:44:04
Numero di risposte : 12
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Di conseguenza, si può affermare che non esistono inquilini che non possono essere sfrattati. È però vero che in presenza di alcune condizioni particolarmente delicate possono esserci dei rallentamenti alla procedura ordinaria dovuti alla necessità di tutelare diritti costituzionali come la salute, con un impatto però molto ridotto sul locatore. La presenza di anziani, disabili o bambini nel nucleo familiare moroso non impedisce l’avvio della procedura di sfratto, né la sua esecuzione forzosa se l’immobile non viene sgomberato quando ordinato dal giudice. Il giudice che si occupa dello sfratto, infatti, ne determina la sospensione finché minorenni, over 70 e disabili non hanno accesso a un’altra abitazione idonea. La legge ammette la proroga della procedura esecutiva per 9 o 18 mesi per le famiglie con: over 65; 5 o più figli a carico; soggetti iscritti alle liste di mobilità; percettori di disoccupazione o integrazione salariale; assegnatari formali di alloggi di edilizia pubblica; prenotatari di alloggi cooperativi in costruzione; acquirenti di alloggi in costruzione; portatori di handicap o malati terminali. Anche in presenza di queste circostanze è comunque il giudice a valutare la necessità di prorogare l’esecuzione dello sfratto o meno, soprattutto in ragione delle motivazioni per le quali gli inquilini non lasciano l’appartamento in questione. Per godere della proroga serve quanto meno che nessuno abbia in disponibilità un’altra abitazione idonea.
Veronica Rossi
Veronica Rossi
2025-07-25 21:05:49
Numero di risposte : 12
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Gli inquilini disabili devono avere un’altra abitazione idonea alle loro necessità prima di essere sfrattati. Per gli over 70, lo sfratto può essere sospeso se non hanno altro alloggio. Gli inquilini disoccupati possono richiedere un termine per saldare i debiti. Sistemazione alternativa: Lo sfratto può essere sospeso finché non si individua una nuova abitazione idonea. Il procedimento si interrompe se l’inquilino paga le somme arretrate prima dell’udienza. L’inquilino può richiedere un termine di 90 giorni per completare i pagamenti dovuti. Ecco le situazioni specifiche in cui lo sfratto non può essere eseguito: 1. Contratto non registrato: Qualsiasi procedura di sfratto è invalida senza un contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 2. Pagamenti effettuati: Il procedimento si interrompe se l’inquilino paga le somme arretrate prima dell’udienza. 3. Termine di garanzia: L’inquilino può richiedere un termine di 90 giorni per completare i pagamenti dovuti.
Yago Piras
Yago Piras
2025-07-25 19:59:46
Numero di risposte : 15
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Però, quali sono le tutele previste per i soggetti malati? Innanzitutto, c’è il c.d. termine di grazia. In realtà, si tratta di una possibilità riconosciuta a tutti gli inquilini inadempienti. Il comma 5 dell’art. 6 della legge locazioni abitative prevede che, nel caso di sfratto per finita locazione di immobile ad uso abitativo, sia possibile richiedere al giudice la sospensione della procedura di sfratto. Il differimento dell'esecuzione può esserci nei casi in cui l’inquilino abbia compiuto i 65 anni o quando l’inquilino o uno dei componenti del nucleo familiare, convivente da almeno sei mesi, abbia una disabilità o sia malato terminale. Inoltre, se l’inquilino è un disabile grave comprovato da documentazione, il giudice può disporre la sospensione dello sfratto concedendo il tempo necessario per trovare altra sistemazione. Peraltro, occorre dimostrare che il mancato pagamento, per un massimo di due mesi, sia dovuto a condizioni economiche precarie che siano emerse dopo la stipulazione del contratto e che derivino da malattia, disoccupazione o gravi e comprovate condizioni di difficoltà. In questa ultima ipotesi possono essere ricompresi anche i casi delle persone con disabilità ai sensi della Legge 104.