La tipologia in questione non è propriamente una tipologia contrattuale, dal momento che esistono contratti di lavoro part-time a tempo determinato o indeterminato.
Molto più semplicemente parliamo in questo caso di un particolare regime dell’orario di lavoro che è inferiore rispetto a quello ordinario.
A titolo di esempio, in un contratto part-time, il lavoratore dovrà coprire un monte ore settimanali di 20 o alle volte anche 30 ore lavorative.
Queste ore potranno essere diversamente ripartite, per cui si parlerà di part-time: orizzontale, quando le 20 ore lavorative settimanali sono suddivise in 4 ore lavorate per 5 giorni.
Dunque, il dipendente lavora ogni giorno ma presta meno ore di servizio rispetto all’orario normale;
verticale, quando le 20 ore vengono svolte in due giornate intere da 8 ore e una giornata da 4 ore, in questo caso il dipendente lavora a tempo pieno ma solo in alcuni giorni;
misto, quando le 20 ore vengono suddivise in due giornate lavorative da 6 ore e due giornate lavorative da 4 ore, per cui questa è una perfetta combinazione delle due forme precedenti.
Nel contratto part-time, il punto focale sono quindi le ore lavorate: è quindi essenziale che queste ultime siano ben chiare e determinate all’interno del contratto stipulato.
Tuttavia, l’orario di lavoro e le ore prestate possono essere modificate d’accordo con alcune clausole definite: flessibili, quando prevedono la possibilità di modificare le ore e le giornate lavorate.
Questa tipologia di clausole può essere contenuta in tutte le tipologie di contratto a tempo parziale elencate in precedenza;
elastiche, quando prevedono la possibilità di aumentare il numero di ore lavorate.
Questa tipologia è però possibile solo per i contratti part-time verticale o misto.